Tesi di Cassiciacum

Il Papato Materiale

S.E.R. Mons. Donald J. Sanborn

 
     
 

PRESENTAZIONE

Lo studio dell'eccellenza Donald Sanborn sulla tesi formulata dall'eccellenza Guerard Des Lauriers fu pubblicato nel 1994-1996 negli Stati Uniti con il titolo latino "De Papatu Materiali", sulla rivista "Sacerdotium", rivista destinata principalmente alla formazione del clero e del laicato cattolico integrale.
Lo studio è stato tradotto e pubblicato in italiano lo scorso anno con il titolo di "Papato materiale" (Centro Librario Sodalitium) ed è una tra le trattazioni più organiche del problema dell'autorità pontificia dopo il sedicente "Vaticano II".
Come si può rifiutare il "Vaticano II" che pure sembra essere stato confermato da un "papa"? come si può rifiutare la nuova "messa" che sembra essere stata voluta e imposta da un "sovrano pontefice"? Non certo rivangando vecchi pregiudizi gallicani e tradizionalisti come hanno fatto e fanno taluni oppositori al Vaticano II.
Il problema è il papa, tutto ruota intorno al papato.
Non poteva essere papa chi sanciva le eresie del "Vaticano II", chi promulgava il sedicente "Novus Ordo" (Montini), chi organizza incontri ecumenici, bacia "corani", visita "sinagoghe", insegna abitualmente cose erronee, temerarie, eretiche, malesonanti (ieri Wojtyla, oggi Ratzinger).
Non si tratta di disubbidire al papa ma di constatare la vacanza della sede apostolica e di agire (agire!!! non solo "frignare") di conseguenza.
Quel "magistero" non ha valore, quelle "leggi liturgiche" non hanno valore, quei gesti non sono della chiesa ma solo di alcuni privati che si spacciano per "chiesa".
Lo studio di Monsignor Sanborn spiega in che senso e a che titolo la sede apostolica (e di conseguenza le sedi episcopali giù giù sino alle parrocchie) siano vacanti.
Lo fa mostrando cosa significhi "gerarchia materiale" rispetto a "gerarchia formale" (cioè gerarchia con autorità), attingendo a vari e provati autori che furono gloria del cattolicesimo romano, primo di tutti il Cajetano (Cardinal Tommaso da Vio o.p.).
Certo la situazione non è facile, un cattolico si trova tra la Scilla ratzingeriana (l'eresia personalista ed antropocentrica ed il conseguente scisma) e la Cariddi dell'autocefalia lefebvrista (prescindere dal problema del papa, "fare come prima" senza darsi cura delle sorti della chiesa, considerare la situazione come definitiva ed organizzarsi in maniera autonoma rispetto alla chiesa cattolica).
Sono due derive egualmente pericolose, due vie larghe e spaziose che conducono a rovinosi disastri.
Il testo può spiegare, se letto con attenzione, concetti altrimenti poco comprensibili: la permanenza della gerarchia materiale, come un eletto al papato come monsignor wojtyla possa tornare ad essere il vero papa, "Benedeto XVI non è il papa, non può essere il Papa, ma allora cos'è, chi è"?

PARTE PRIMA: RICERCA POSITIVA SULLA DISTINZIONE TRA SUCCESSIONE FORMALE E SUCCESSIONE MATERIALE

PREFAZIONE

Tra coloro che negano che Benedetto XVI sia vero papa, troviamo due schieramenti:

1) il campo di coloro che negano che sia papa sia materialiter (materialmente) sia formaliter (formalmente);

2) il campo di coloro che negano che sia papa formaliter (formalmente) ma sostengono che è papa materialiter (materialmente).
Molto è già stato scritto su queste due tesi. Tuttavia, poiché numerosi sacerdoti non afferrano bene il secondo punto - espresso dal Reverendissimo Mons. Guérard des Lauriers - in questa serie di articoli spiegherò questa tesi affinchè tutti per lo meno la comprendano chiaramente e possano giudicare con cognizione di causa il suo valore. La principale ragione per cui è avversata dai più, è dovuta al fatto che costoro nella loro mente non distinguono materia e forma dell'autorità, o se le distinguono, la distinzione non viene applicata in modo corretto al papato. Oltre a ciò, molti sacerdoti reputano la tesi del Reverendissimo Mons. Guérard (che d'ora in poi chiameremo semplicemente "Tesi") troppo astratta, quasi non intelligibile e la distinzione tra materia e forma dell'autorità, spuria, una mera invenzione teologica escogitata artificiosamente per spiegare un argomento spinoso.
Nulla di tutto ciò è vero. La distinzione tra materia e forma del papato e dell'autorità in genere è "classica" e la si trova in quasi tutti i teologi. Implicitamente la si ritrova nella questione della successione apostolica laddove si tratta della successione materiale e non formale presso gli scismatici e, secondo alcuni, presso gli anglicani. Secondo l'opinione più diffusa, la successione apostolica può essere materiale o formale. La prima è nudo possesso della sede, cioè possesso della sede senza l'autorità, la seconda è possesso della sede con l'autorità. Questa distinzione tra successione materiale e successione formale non potrebbe esistere se non fosse possibile avere il possesso della sede senza l'autorità. Questa distinzione, che gode di grandissima autorità presso i teologi, dimostra come la tesi che stabilisca adeguatamente una reale distinzione tra il possesso della sede apostolica e il possesso dell'autorità apostolica non sia "invenzione astratta" o "spuria" o "artificiosa" come molti hanno detto, ma al contrario una distinzione semplice e chiara tratta dalla filosofia tomista e confermata dalla testimonianza di numerosi teologi di tutte le scuole.
Nella trattazione di quest'argomento adotterò il metodo seguente: I) Nel primo articolo, addurrò testimonianze di teologi sulla distinzione tra successione apostolica formale e materiale che esplicitamente contiene la distinzione tra possesso della sede senza il possesso dell'autorità e possesso della sede con il possesso dell'autorità. Queste testimonianze provano che tale distinzione non è pura invenzione ma al contrario è una distinzione ben nota, riconosciuta da tutti, anteriore alla presente questione sulla vacanza della sede; mostrerò inoltre come la Chiesa non possa permanere come unico corpo morale se la linea materiale legale non continua senza interruzione, a partire dallo stesso San Pietro. II) Nel secondo articolo tratterò in modo speculativo della filosofia dell'autorità in generale, e poi in particolare della materia e forma del papato portando la testimonianza di alcuni autori e dimostrerò come da una parte non possano coesistere nello stesso soggetto il fatto di favorire l'eresia e l'autorità papale, ma d'altra parte come possa permanere il legale possesso della sede se manca una dichiarazione autentica contro l'occupante eretico della sede apostolica. III) Nel terzo articolo applicherò le conclusioni a Montini, Luciani e Wojtyla e risponderò alle obiezioni.

TESTIMONIANZE DEI TEOLOGI

Card. Camillo Mazzella
De Religione et Ecclesia Praelectiones Scholastico-dogmaticae, Roma 1896.

[L'apostolica successione] è detta perenne o ininterrotta, sia materia-liter, in quanto non mancano assolutamente delle persone che senza interruzione hanno preso il posto degli apostoli, sia formaliter, in quanto queste stesse persone succedute agli Apostoli godono dell'autorità trasmessa dagli apostoli stessi ricevendola da colui che la possiede in atto e può comunicarla (pag. 559).

San Roberto Bellarmino S.J.
De Romano Pontefice I. 2, c. 17.

Bisogna osservare che nel Pontefice coesistono tre elementi: n Pontificato stesso (precisamente il primato), che è una certa forma: la persona che è il soggetto del Pontificato (o primato) e l'unione dell'uno con l'altro. Di questi elementi, il primo, cioè il Pontificato stesso proviene soltanto da Cristo; la persona invece in quanto tale procede senza dubbio dalle sue cause naturali, ma in quanto eletta e designata al Pontificato procede dagli elettori; spetta a loro designare la persona: ma l'unione stessa procede da Cristo, mediante (o presupponendo) l'atto umano degli elettori... Si dice quindi in verità che gli elettori creano il Pontefice e sono la causa per cui un tale sia Pontefice... tuttavia non sono gli elettori che danno l'autorità né sono causa dell'autorità. Come nella generazione degli uomini l'anima è infusa soltanto da Dio e tuttavia, poiché il padre che genera disponendo la materia è causa dell'unione dell'anima col corpo, si dice che è un uomo che genera un altro uomo ma non si dice che l'uomo crea l'anima dell'uomo.

G. van noort
Tractatus de Ecclesia Christi. Hilversi in Hollandia, 1932.

La prima via [per constatare che un vescovo è legittimo successore degli apostoli] è che si possa dimostrare con documenti storici, che egli è in connessione con uno degli apostoli mediante una serie ininterrotta di predecessori; tuttavia è necessario contemporaneamente dimostrare che nessuno in tutta la serie abbia mai occupato illegittimamente il posto dell'immediato predecessore né abbia perso la sua missione dopo essere stato legittimamente cooptato; infatti, la successione materiale da sola non prova nulla (n. 120).
Quindi, chiunque si vanti della successione apostolica ma non sia unito al romano Pontefice può certamente avere la potestà dell'ordine, può occupare per successione materiale la sede fondata da un apostolo, o quanto meno potrebbe farlo, ma non è il vero e formale successore degli apostoli nel compito pastorale (n. 120).
Parlando di Michele Cerulario:
E se ha smesso di essere membro del collegio episcopale, necessariamente ha perso la potestà apostolica che possedeva in quanto membro di quel collegio. Quindi, sebbene continuasse ad occupare la sede apostolica materialmente, non faceva più parte dei legittimi successori degli apostoli (n. 140).

PADRI GESUITI PROFESSORI DELLE FACOLTÀ DI TEOLOGIA IN SPAGNA.
Sacrae Theologiae Summa, I. Theologia Fundamentalis, Madrid, La Editorial Católica 1952.

L'apostolicità della successione è duplice:
1) materiale: è il puro e semplice succedersi di una persona dopo l'altra in una carica, senza la necessaria permanenza del medesimo diritto.
2) formale: è il sostituirsi di una persona nei diritti e nei doveri di un'altra per quanto attiene a una determinata carica, senza nessuna mutazione del diritto (n. 1178).

VALENTINUS ZUBIZARRETA
Theologia Dogmatico-Scholastica, I, Theologia fundamentalis. Bilbao, Ed. Eléxpuru Hnos.,1937.

È necessaria non soltanto [la successione apostolica] materiale che risiede nel puro e semplice susseguirsi dei pastori, ma anche quella formale in quanto ognuno succede legittimamente agli altri. L'ordine dei vescovi che decorre dall'inizio attraverso le successioni, si sviluppa in modo tale «che quel primo vescovo avrà avuto come istitutore e predecessore uno degli apostoli o degli uomini apostolici purché sia sempre rimasto con gli apostoli» (Tertulliano, De Prescrip., e. 32; ML 2, 53). Per questa ragione gli scismatici e gli intrusi che usurparono la sede con la forza o con la frode interrompono la successione formale e si dice che danno inizio a una nuova serie di pastori.

J. V. DE GROOT O.P.
Summa Apologetica de Ecclesia Catholica, Ratisbona, Institutum Librarium pridem G.J. Manz., 1906.

Affinché [la successione Apostolica] sia legittima è necessario che ci sia una successione formale e non soltanto successione materiale. Infatti la successione formale si fonda sui precetti di Cristo, la successione materiale, trascurata la regola di Cristo, consiste nella pura e semplice occupazione della sede pastorale.
Nella successione formale c'è il diritto e c'è la missione legittima; se questa manca, non esiste nessuna potestà di giurisdizione.
La missione legittima nella Chiesa non è possibile se non c'è la successione legittima (pag. 184)

E. sylvester berry, D.D.
The Church of Christ. St. Louis B. Herder Book Co., 1927.

La successione, come intesa in questo contesto, è il susseguirsi di una persona dopo l'altra in una carica ufficiale e può essere legittima o illegittima. I teologi chiamano la prima successione formale e la seconda successione materiale. Un successore materiale è una persona che occupa il posto ufficiale di un'altra contro le regole o la costituzione della società di cui si trat ta. Costui può essere chiamato successore in quanto occupa materialmente il posto, ma non ha l'autorità ed i suoi atti non hanno valore ufficiale neanche nel caso che egli ignori di occupare la carica illegalmente.
Un successore formale, o legittimo, non soltanto subentra nel posto del predecessore ma riceve anche la debita autorità per esercitare le funzioni dell'ufficio con forza cogente nella società. È evidente che l'autorità può venire trasmessa soltanto attraverso una successione legittima; perciò la Chiesa deve avere una successione legittima di pastori, o formale, per trasmettere l'autorità apostolica nel corso dei secoli. Chi si introduce nel ministero contro le leggi della Chiesa non riceve affatto l'autorità e di conseguenza non può trasmettere nessuna autorità ai suoi successori (pagg. 139-140).
In alcuni casi esse [le chiese Ortodosse orientali] possono anche avere una successione materiale di vescovi dai tempi degli Apostoli, ma questo è loro inutile dal momento che non hanno né unità né Cattolicità - due elementi di distinzione fondamentali della vera Chiesa. Non hanno assolutamente in nessun caso una successione legittima... (pagg. 184-185).

RAPHAEL CERCIÀ, SJ.
Tractatus de Ecclesia Vera Christi, Neapoli Typis Caietani Migliaccio 1852.

Infine [la successione apostolica è detta] ininterrotta sia materialiter sia formaliter nella misura in cui non vengono a mancare del tutto delle persone che senza interruzione prendono il posto degli Apostoli e nella misura in cui quelle stesse persone che prendono il posto degli Apostoli mantengono quell'unità di fede e di comunione sulle quali, fin da principio fioriva la gerarchia fondata sugli Apostoli. E su ciò si fonda la nozione di missione (missio) e di chiamata (vocatio). Infatti vi sono legittima assunzione (assumptio) e assegnazione (deputatio) a compiere gli uffici apostolici nella misura in cui qualcuno succederà legittimamente in luogo degli Apostoli. Senza dubbio la missione e la chiamata dipendono dalla successione ed è perché qualcuno è stato fatto successore degli Apostoli nella forma prescritta dalla legge, che ha la missione e si trova nello stato di vocazione apostolica (pag. 270).
E in verità Papostolicità dell'origine esige che la Chiesa in ogni tempo, almeno mediatamente, sia stata connessa anche materialiter con gli Apostoli suoi fondatori (pag. 271).
Risulta quindi evidente che nella Chiesa non può mai mancare la vera successione Apostolica, e precisamente né materialiter né formaliter. Se infatti la Chiesa deve sempre avere formalmente Papostolicità della fede e della comunione deve anche sempre avere formalmente Papostolicità della successione. Parimenti, come la Chiesa deve sempre essere formalmente una, così anche formalmente deve essere dotata dell'apostolica successione senza la quale, come abbiamo visto, non sareb be una e unica. Inoltre, Cristo ha promesso che i successori degli Apostoli sarebbero esistiti fino alla fine del mondo, il che dimostra come la successione materiale non può venir a mancare. Poiché ha anche aggiunto che Egli avrebbe accordato la sua assistenza in perpetuo così ai successori come agli Apostoli, si conclude che neppure formalmente l'apostolica successione può essere intaccata nella vera Chiesa.
Stando così le cose in materia di successione, è evidente che cosa si debba pensare della missione apostolica. Abbiamo detto, appunto, che il possesso della missione dipende dal possesso di quella successione. Se quindi la Chiesa non può mai essere priva della successione considerata sia formaliter sia materialiter, non può neanche mai essere spogliata della missione apostolica assunta nei due sensi. Se la missione persiste, perdura anche l'attitudine e l'autorità ad esercitarla (pagg. 272-273).
Riconosciamo infatti che [le chiese greca e rutena] non sono destituite di una certa apparenza di successione, tuttavia essa è soltanto materiale e non formale giacché manca l'adesione che deve essere mantenuta al capo, nell'unità di fede e di governo. Come dunque la successione materiale non serve ai seguaci di Nestorio e di Eutichio sebbene sia più antica, così non serve alla chiesa greca o rutena. A fortiori si deve dire la medesima cosa riguardo alla succesione della chiesa anglicana (pagg 340-341).

SERAPIUS AB IRAGUI, O.F.M. CAP.
Manuale Theologice Dogmatica;, I Theologia fundamentalis.
Madrid, Ediciones Studium 1959.

Che dire della successione materiale? La successione materiale non è altro che un ininterrotto susseguirsi di una persona dopo un'altra in una sede. E questo può essere verificato facilmente nei documenti storici e per questa ragione la successione materiale è una proprietà più riconoscibile della stessa Chiesa. Ma la successione materiale può manifestare la vera Chiesa soltanto negativamente, in altre parole, non è incompatibile che anche una chiesa spuria esibisca questa nota, e di fatto non mancano chiesa separate che la possiedono.

DOMENICO PALMIERI, S J.
Tractatus de Romano Pontifice, Prati Giachetti 1891.

Da un triplice fondamento, la Chiesa è detta Apostolica: in ragione dell'origine poiché ha avuto inizio dagli Apostoli; in ragione della dottrina, giacché professa la fede trasmessa dagli Apostoli; in ragione del ministero o governo, giacché è retta e guidata da coloro che sono successori degli Apostoli in linea ininterrotta. Se il terzo punto è presente, ci sono anche i due precedenti: infatti, c'è sicuramente l'origine apostolica quando una successione di Pastori che si susseguono uno dopo l'altro ha avuto inizio dagli Apostoli, e c'è anche la dottrina Apostolica, perché è stata promessa l'infallibilità alla serie ininterrotta di successori degli Apostoli.
In verità, perché siano presenti questi elementi fondamentali è necessario che sia presente il terzo non soltanto materialiter ma anche formaliter; che sia dunque formale la successione dei Pastori. La successione materiale è una pura e semplice serie di Pastori o Vescovi che si succedono ininterrottamente risalendo fino agli Apostoli o a uno degli Apostoli dai quali abbia preso inizio: la successione formale è questa serie che in più gode dell'autorità trasmessa ai singoli successori dagli Apostoli, che per questa autorità sono costituiti successori for-malmente. Poiché dunque ciascuno dei successori riceve l'autorità proveniente dagli Apostoli da coloro o da colui che ha ricevuto la medesima autorità in atto e può comunicarla ad altri, avviene in questo modo che l'autorità permanga formalmente mediante la successione. Tutte e due le successioni sono necessarie, né l'una può esistere senza l'altra; la prima tuttavia è più riconoscibile, la seconda invece la si conosce quando si conosce la vera Chiesa.
Poiché qui trattiamo delle caratteristiche proprie della successione, analizziamola correttamente e rivendichiamola per la Chiesa.
In verità, I° è necessaria la successione materiale. Infatti Cristo istituì il ministero apostolico e volle che fosse perpetuo: Ecco, disse, io sono con voi ogni giorno, ecc. Ora, esso non sarebbe perpetuo se i ministri della Chiesa non fossero in serie ininterrotta successori degli Apostoli; ergo. E ancora: la Chiesa deve essere una sola e sempre uguale. Il principio dell'unità della Chiesa è il ministero istituito da Cristo; quindi è necessario che nella Chiesa vi sia sempre un unico ministero: è necessario quindi che la Chiesa sia retta da quel ministero che fin dall'inizio Cristo affidò agli Apostoli. E ciò non può avvenire se non è sempre retta attraverso coloro che derivano dagli Apostoli, in una serie ininterrotta; se infatti è retta attraverso altri che non possano essere messi in relazione cogli Apostoli, in sostanza è retta con un ministero che prende inizio da se stesso, e non da quello che istituì Cristo. In questo caso l'autorità sarebbe molteplice e la Chiesa cesserebbe di essere una, ma diventerebbe molteplice moltiplicandosi il principio dell'unità. Perciò è anche manifesto che la serie dei successori non deve mai venire interrotta, se infatti a un certo punto viene interrotta, cessa quel ministero col quale si deve reggere la Chiesa e cessa il principio della sua vera unità, cessa quindi la Chiesa stessa: ma se mai un giorno la Chiesa cessa, non potrà più essere ristabilita. Infatti suo principio efficiente è il ministero degli Apostoli di insegnare, reggere e santificare, che in questa ipotesi non esisterebbe più. I ministri non possono generarsi da se stessi, perché il ministero deve essere Apostolico e per essere Apostolico deve provenire per trasmissione della successione: «Se erano stati inquinati (i buoni per la compagnia dei malvagi) allora (ai tempi di Cipriano) la Chiesa non esisteva. Rispondete: da dove trae origine quaggiù? Da dove ha origine Donato? Dove è stato battezzato, dove ordinato?» dice Agostino ai Donatisti in de Baptismo, I. 2. e. 6.
2° Ma questa successione deve essere formale. Questa è la vera successione perché la sola successione materiale non sia successione soltanto in apparenza. Come abbiamo detto, la Chiesa deve sempre essere retta con l'autorità istituita da Cristo e con quella sola; infatti nella Chiesa l'autorità è soprannaturale, cioè può venire soltanto da Dio e affinchè la Chiesa sia retta in perpetuo con quella autorità esiste una serie perpetua di successori: occorre quindi che i successori prendano a prestito quella medesima autorità che ricevettero gli Apostoli. Ma perché chi succede ottenga l'autorità, bisogna che la riceva da coloro o da colui che ottiene in atto l'autorità proveniente dagli Apostoli e può trasmetterla; né può acquisirla da se stesso perché allora non succederebbe, né può prenderla a prestito da colui nel quale non provenga dagli Apostoli, perché allora non riceverebbe l'autorità apostolica, né è sufficiente che si dica che la riceve da colui che l'ebbe un tempo perché la si può perdere, e non è sufficiente che si dica che la riceve da colui che l'ha ma non può trasmetterla perché allora non riceverebbe nulla. Ergo. Questa è la successione formale. Senza dubbio, perché qualcuno abbia l'autorità nella Chiesa, è richiesta la missione (Rom, X, 15, Coli. I Tim, V, 22, 7; Tim, II, 2; Tit I, 5): ma non può inviare se non colui che ottiene in atto l'autorità Apostolica e può trasmetterla. Quindi, è da lui che si deve ricevere l'autorità; quindi, un successore deve succedere formalmente. Coloro dunque che succedono in tal modo sono i soli che possano veramente essere detti successori degli Apostoli; perché essi soli ottengono quell'autorità che gli Apostoli ricevettero da Cristo (pagg. 286-288).

CARD. LUDOVICUS BILLOT, S J.
De Ecclesia Christi, Roma Università Pontificia Gregoriana 1927.

E qui notate che si parla della successione formale, distinta dalla successione meramente materiale che è compatibile con la mancanza delPa-postolicità. La successione materiale consiste nella nuda occupazione della sede attraverso una serie continua di vescovi. La successione formale invece aggiunge l'identità permanente della medesima persona pubblica, cosicché nonostante la molteplicità dei titolari, non sarà mai intervenuto un cambiamento sostanziale nell'esercizio e nell'attribuzione dell'autorità (pag. 262).

YVES DE LA BRIERE
Eglise (Question des Notes) in Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique, ed. A. D'Alès. Paris, Beauchesne 1911.

Questa «nota» della successione apostolica è diversamente concepibile e probante a seconda che si tratti di una successione materialmente continua (senza altro indizio) o di una successione ufficialmente riconosciuta come legittima. Nel primo caso la successione apostolica sarà una «nota» negativa che permette di escludere qualsiasi Chiesa che non possieda la successione materialmente continua dei pastori a partire dagli Apostoli. Nel secondo caso, la successione apostolica sarà una «nota» positiva, che permette di riconoscere come sola e vera Chiesa di Cristo quella che stabilisce il carattere legittimo della successione dei suoi pastori a partire dagli Apostoli.
Una successione è ufficialmente riconosciuta come legittima quando avviene in conformità alle regole prescritte e nessun vizio ne invalida l'esercizio. Ciò è comprensibile e verificabile tra gli uomini, come si capisce e si può controllare la validità di un mandato ufficiale.
Di conseguenza, in tale Chiesa locale, la successione apostolica dei vescovi sarà materialmente continua quando, risalendo da titolare a titolare della stessa sede, si trova negli Apostoli l'origine della successione. Vi sarà quindi un'origine direttamente apostolica se la sede è stata fondata dagli Apostoli stessi, vi sarà invece un'origine indirettamente apostolica se la sede non è stata fondata dagli Apostoli ma si riallaccia a una successione anteriore che a sua volta proviene dagli Apostoli.
Per quanto riguarda il carattere di legittimità di questa successione apostolica materialmente continua, esso risulterebbe dal fatto che la validità della giurisdizione episcopale non sia stata annullata da scisma o eresia, vale a dire da una interruzione dichiarata con l'opera autentica di Gesù Cristo. Dopo una tale interruzione infatti, non può più esserci una trasmissione della potestà pastorale degli Apostoli regolare, valida, legittima da parte dell'autorità che governa: perché quando, per ipotesi, uno si è notoriamente separato dalla gerarchia apostolica, ha cessato di essere un vero «pastore» della Chiesa per diventare «ribelle» alla Chiesa di Cristo.
Ma dove si dovrà cercare la prova esteriore del carattere legittimo della successione episcopale?
Come stabilire che non c'è mai stato scisma, non c'è mai stata eresia, in breve non c'è mai stata nessuna interruzione che abbia invalidato la giurisdizione trasmessa? - Si avrà la prova di legittimità se si troveranno, uniti alla successione materialmente continua a partire dagli Apostoli, due caratteri distintivi che studieremo più tardi: le «note» di unità visibile e di cattolicità visibile. Questi due caratteri permetteranno di escludere praticamente qualsiasi possibilità di scisma, eresia, interruzione e in tal modo garantiranno la validità e la legittimità della successione apostolica nel governo di tale Chiesa cristiana.
Dunque la «nota» di apostolicità assunta in tutta l'ampiezza del suo significato, conterrebbe le «note» di unità e di cattolicità che proverebbero la legittimità della successione. L'insieme di queste tre note riunite costituirebbe il criterio giuridico della vera Chiesa rendendo manifesto che la trasmissione del potere pastorale degli apostoli è regolare.
Distinta dall'unità e dalla cattolicità, la «nota» di apostolicità avrà soltanto un valore negativo e di esclusione perché non attesterà di per sé il carattere legittimo dell'autorità trasmessa. Tuttavia si acquisirà un indizio prezioso per l'esame dei titoli di ogni comunità cristiana verifi-cando se possiede - o non possiede - la successione continua nel governo della Chiesa a partire dai tempi degli Apostoli (Tomo I, col. 1283 s.).

JOHANNES MACGUINNES C.M.
Commentarii Theologici, Parisiis, P. Letheilleux, 1913.

Secondo la dottrina cattolica, la Chiesa è essenzialmente apostolica nel ministero in questo senso, che per istituzione di Cristo un gruppo particolare non possa farne parte se non è unito agli Apostoli attraverso una ininterrotta serie di pastori. Due elementi, quello materiale e quello formale, concorrono a creare questa unione con gli Apostoli. L'elemento materiale è la serie stessa ininterrotta di pastori, l'elemento formale consiste nella successione legittima. Di poi, per la successione legittima si richiede che la duplice potestà per la quale gli uomini diventano pastori, cioè la potestà dell'ordine e della giurisdizione, venga trasmessa con tutte le condizioni essenziali prescritte da Cristo sia riguardo alle persone che conferiscono quella potestà, sia riguardo alle persone che la ricevono o riguardo al modo del conferimento. Tutti e due gli elementi, materiale e formale, racchiudono la definizione di successione apostolica riferita e spiegata da Cercià (sez. 3, lect. 8, pag. 223): «pubblica, legittima, solenne e mai interrotta sostituzione di persone al posto degli Apostoli per governare ed essere pastori nella Chiesa» (Tomo I, n. 116).

Rispondendo alla obiezione che i fedeli possano eleggersi i pastori, come la società civile può darsi un governo:
Per diritto naturale la società civile può darsi un governo, se non l'ha ancora: nella Chiesa, che è una società soprannaturale costituita per volere di Dio, può esserci soltanto un ministero sacro e secondo le condizioni stabilite da Dio (ibid. n. 127).

Nella Chiesa hanno la giurisdizione pastorale soltanto coloro che l'hanno ottenuta dalla fonte apostolica attraverso una successione continua (mediata o immediata). - Contro i seguaci di Pusey.

Prova I. Nella Chiesa hanno la giurisdizione pastorale soltanto coloro che l'hanno ottenuta legittimamente dalla fonte in cui da principio Cristo l'aveva posta esclusivamente; e 1) Cristo ha affidato la giurisdizione ecclesiastica esclusivamente agli Apostoli presi collettivamente come a un solo collegio, e 2) da questa fonte nessuno può ottenere legittimamente la giurisdizione se non attraverso una successione continua (immediata e mediata); ergo (ibid. n. 128).

Per ciò stesso una società eretica o scismatica è priva dell'apostolicità del ministero. - Contro i Protestanti in generale.
Prova. Per l'apostolicità del ministero si richiede il potere sia di ordine come di giurisdizione: infatti nessuno può esercitare l'ufficio di pastore se non sulle pecore a lui concesse e affidate conformemente alle regole; ora gli eretici e gli scismatici non hanno la giurisdizione, quindi qualsiasi setta eretica o scismatica è priva dell'apostolicità del ministero.
Prova della minore. Soltanto dalla Chiesa vera e Apostolica si può ricevere la giurisdizione (come provato precedentemente); ora "a priori" è impossibile che la Chiesa affidi le pecore a pastori eretici o scismatici e "a posteriori" e nella prassi la Chiesa ha sempre avuto l'abitudine di deporre i vescovi eretici o scismatici (ibid. n. 132).

H. HURTHER S J.
Meditila Theologice Dogmaticce, OEniponte: Libreria Academica Wagneriana 1902.

Nell'apostolicità del ministero si distingue un duplice elemento: materiale, che consiste essenzialmente nella serie stessa dei pastori, e formale che consiste nella successione legittima e propriamente detta.
È quindi necessario che il successore non per mezzo della forza ma secondo le leggi e il rito entri nella società vigente al posto del predecessore, e subentri nella carica e nel rapporto con il rimanente gruppo di pastori e con la Chiesa, e che da allora non si separi dall'unità della Chiesa per scisma. Infatti, chi è autore di uno scisma sarà un ramo tronco e potrà avviare una nuova serie di pastori che però non avrà l'organica e vitale continuità con i predecessori. Alcuni gruppi scismatici d'Oriente poterono forse gloriarsi di una serie materiale di pastori che risale fino agli Apostoli; ma sono privi dell'elemento formale: così avrà potuto essere ascritto in questa serie un qualche pastore che, non volendo essere successore del suo predecessore si sarà separato dall'unità ecclesiastica e avrà dato inizio a una nuova serie di pastori (n. 237).

AEMTL DORSCH
Institutiones Theologice Fundamentalis, (Eniponte 1914 Tomo II.

È detta apostolicità del ministero quella proprietà della Chiesa per la quale i pastori ed i dottori che in quel momento la reggono traggono origine dagli apostoli mediante una ininterrotta serie di successione; perciò questa apostolicità è anche detta di successione.
Quindi, mediante questa apostolicità non soltanto nella chiesa c'è ora il medesimo ministero materiale, ma ci sono anche formalmente quasi i medesimi ministri che c'erano stati dall'inizio, in quanto i ministri che esercitano ora l'ufficio nella Chiesa sono il prolungamento ininterrotto degli Apostoli, tanto che per loro disposizione possiedono il medesimo ministero per legittima eredità.
Divisione I) La prima divisione avviene secondo un duplice elemento che si può distinguere anche nell'apostolicità del ministero: uno materiale che consta essenzialmente nella serie stessa di pastori e l'altro formale che consta nella successione legittima e propriamente detta. Così si distinguono l'apostolicità materiale e quella formale. La prima consiste nel fatto che in una chiesa il cui primo vescovo ebbe origine dagli Apostoli, i vescovi ordinati validamente si sono succeduti senza interruzione fino al vescovo attuale, sebbene da un determinato tempo in essi sia venuta meno la legittima missione. L'apostolicità formale è quella che alla successione materiale, vale a dire alla valida ordinazione esistita senza interruzione, aggiunge la legittima missione o giurisdizione ininterrotta fino ad oggi (pag. 517).
Il ministero affidato in principio da Cristo agli Apostoli è perenne nella Chiesa; perciò nella Chiesa devono esserci sempre dei pastori, come erano gli Apostoli: "ecco io sono con voi [gli Apostoli predicanti] fino alla fine dei secoli". Ora nella Chiesa nessuno è pastore se non chi è inviato; nessuno è pastore allo stesso modo degli Apostoli se non è inviato con la stessa missione con la quale anche gli Apostoli sono stati inviati dal Signore. E ancora, questa missione che gli Apostoli ricevettero direttamente da Cristo, ormai non può realizzarsi o per lo meno non si realizza in maniera così immediata, ma come è stata trasmessa attraverso gli Apostoli ai primi successori, così deve essere trasmessa ulteriormente attraverso questi successori legittimi. Per la qual cosa, necessariamente tutta la serie dei ministri attraverso i secoli è ricondotta agli Apostoli per una certa genealogia spirituale e per ciò stesso la Chiesa, grazie a una mai interrotta serie di pastori risalente fino agli Apostoli, deve essere considerata apostolica in funzione del ministero (p. 519 s).

M. JUGIE
Art. "Apostolicità" In Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1948 VoL. I, col. 1693.

La nozione dunque generale e completa dell'apostolicità vuoi dire continuità con la Chiesa fondata dagli Apostoli per ininterrotta successione di legittimi Pastori (apostolicità materiale); e identità essenziale di ministero e di regime gerarchico-monarchico (apostolicità formale).

RIASSUNTO E COMMENTO DELLA DOTTRINA DEGLI AUTORI SUCCITATI

I) La successione apostolica deve essere perenne e continua sia materialiter sia formaliter, in modo tale che la Chiesa per analogia con un corpo fisico vivo abbia legalmente un solo corpo morale (= una gerarchia costituita legalmente con i membri a lei connessi) e una sola anima morale (una autorità) mentre attraversa i secoli fino alla fine del mondo. Se l'uno o l'altra venissero a mancare, la Chiesa verrebbe meno. Se l'unicità corporale venisse a mancare, cioè se le persone non fossero legalmente sostituite agli Apostoli, allora l'autorità, che è la missione della Chiesa e la forma per la quale la Chiesa è la vera Chiesa di Cristo, non potrebbe essere ricevuta nella materia e la missione della Chiesa finirebbe. Inoltre, se mai la Chiesa, come unico corpo legale fondato da Nostro Signor Gesù Cristo e continuato dagli Apostoli fino ad oggi finis se, nessuno potrebbe ristabilirla. In tal caso, cioè se fosse ristabilita dopo la cessazione della serie materiale dei pastori, si tratterebbe di una nuova chiesa, perché il principio dell'unità - l'identificazione anche materiale con la Chiesa fondata da Gesù Cristo - verrebbe meno. Il cessare della linea materiale è analogo all'annichilazione del corpo in un ente fisico, in modo che nulla rimanga, neanche una parte della sostanza che possa ricevere la forma. Così l'identità della Chiesa esige che essa mantenga una sola forma come stesso costitutivo formale della personalità morale per tutti i secoli, e questa è l'autorità stessa di
Cristo che viene trasmessa a ogni papa che abbia una elezione valida e indubbia e non ponga nessun ostacolo a riceverla. Inoltre, l'essenza della Chiesa esige che, in quanto corpo morale, questa unica autorità sia ricevuta in una materia moralmente unica, cioè in un'unica serie di pastori costituita legalmente e non interrotta. Quindi, l'autorità che governa la Chiesa è quell'autorità posseduta principalmente da Cristo e dal papa in maniera vicaria. Non sono possibili due autorità, soltanto un'unica autorità è possibile, che costituisce la Chiesa, sola persona morale soprannaturale che dura nei secoli. Similmente, non sono possibili più corpi ecclesiastici, ma è possibile soltanto un unico corpo a causa della continuità legale della serie di pastori.

Unico corpo morale della Chiesa + unica autorità posseduta da Cristo e trasmessa all'eletto = unica persona morale della Chiesa Cattolica

II) Non c'è missione legittima se manca la successione legittima. L'autorità apostolica non può essere ricevuta che da colui che sia legittimamente succeduto nel possesso della sede apostolica. Gli intrusi, cioè coloro che non hanno ricevuto l'elezione legale, non sono idonei ad essere veri successori degli Apostoli.

III) Non c'è successione apostolica legittima se non è formale. La successione materiale, sia per elezione legale sia per presa di possesso con la forza o al di fuori della legge, non è sufficiente perché vi sia una successione apostolica legittima, perché l'autorità è la forma con la quale qualcuno è costituito vero successore degli Apostoli. L'elezione legale non è sufficiente perché qualcuno sia costituito e sia ritenuto vero successore degli Apostoli formalmente.

IV) Esiste una distinzione reale tra la semplice occupazione della sede e il possesso dell'autorità; inoltre queste due realtà possono essere separate.
Questa distinzione è il fondamento stesso della Tesi Materialiter-Formaliter; appunto perché, la designazione a ricevere l'autorità non implica necessariamente il possesso dell'autorità e se la persona designata ponesse un qualche ostacolo a ricevere quell'autorità che naturalmente conviene alla designazine ricevuta, rimarrà nello stato puramente materiale quanto all'autorità. In tal caso, il soggetto della designazione non perderebbe la designazione stessa a meno che non le fosse tolta legalmente, ma nello stesso tempo non possiederebbe l'autorità e non sarebbe papa o vescovo del luogo "simpliciter", ma lo sarebbe soltanto "secundum quid", cioè dispositivamente. Inversamente, la perdita o il nudo non-possesso della autorità non esclude la designazione legale. La designazione legale a ricevere l'autorità da una parte e il possesso stesso dell'autorità dall'altra, sono due cose realmente distinte e separabili.

V) II primo soggetto dell'autorità della Chiesa è Cristo stesso, che la trasmette alla persona che è stata legittimamente eletta e designata al pontificato.
La Chiesa è sempre retta principalmente da Cristo suo capo e l'autorità della quale gode il papa è l'autorità stessa di Cristo, una e sempre uguale, che rimane tale per tutti i secoli anche se i titolari si moltiplicano. L'autorità o giurisdizione è unica, cioè quella di Cristo, e questa unità e unicità dell'autorità è la stessa forma della Chiesa che formalmente rimane una e unica persona morale per tutti i secoli.

VI) La successione formale può essere morale senza essere fisica; invece la successione materiale deve essere fisica.
Infatti, morto un papa, mentre la sede è vacante, la continuità del papato non viene meno perché la Chiesa ha l'intenzione di eleggere un nuovo pontefice. Quindi la successione da un papa all'altro è puramente morale nella misura in cui persista l'intenzione di eleggere un papa e finché nei membri della Chiesa rimanga la sottomissione a questa autorità. La successione sarebbe fisica se, prima di morire, un papa eleggesse il successore e gli consegnasse l'autorità. La successione materiale, al contrario, deve essere fisica in questo modo: bisogna che vi siano sempre persone legalmente atte a eleggere il papa. In altre parole, la linea corporale della Chiesa, non solo dei suoi membri ma anche e soprattutto della gerarchla, non può mai tollerare una interruzione fisica. Se, per ipotesi assurda, questa linea fosse interrotta anche solo per breve tempo, la Chiesa verrebbe a mancare e non potrebbe essere ristabilita. Questa continuità del corpo della Chiesa, che è essenzialmente gerarchica, è analoga al fuoco, che qualora sia stato spento rimane estinto. La ragione è che, mancando i successori materiali legittimi, non ci sarebbe nessuno che potrebbe legittimamente ricevere l'autorità da Cristo e governare la Chiesa come suo vicario. La parte formale dell'autorità della Chiesa permane in Cristo mentre la sede apostolica è vacante, ma la parte materiale, cioè la persona legittimamente designata a ricevere l'autorità non può permanere se non c'è nessuno che legittimamente possa sceglierla. In tal caso, questa linea materiale o puramente legale verrebbe a mancare, e non potrebbe essere ristabilita se non da chi ha l'autorità, cioè da Cristo stesso, che data la divina costituzione della Chiesa, "dovrebbe" fare una nuova chiamata di Apostoli e una nuova Chiesa diversa da quella fondata sopra San Pietro.

PARTE SECONDA: ILLUSTRAZIONE DELLA TESI

prima sezione: ricapitolazione dell'articolo precedente

Nella sezione precedente, abbiamo visto la distinzione che i teologi fanno tra successione formale e successione materiale. Successione formale è la successione nella sede apostolica con l'autorità apostolica, successione materiale è il nudo possesso della sede, cioè senza l'autorità. Abbiamo anche visto che è necessario che la Chiesa Cattolica abbia una continuità apostolica sia formale che materiale per mantenere in maniera adeguata l'apostolicità.
Soltanto un soggetto che detenga legittimamente la sede apostolica può ricevere in sé l'autorità apostolica. Inoltre, la Chiesa, per essere sola ed unica, deve godere di un'unità non soltanto formale, per esempio nelle cose attinenti alla dottrina ed alla missione divina ricevuta da Cristo, ma anche di un'unità materiale, per essere un solo ed unico corpo morale dal tempo di San Pietro fino al Secondo Avvento di Nostro Signor Gesù Cristo. Questa unità materiale esige che vi sia una linea ininterrotta di successori legalmente designati a ricevere la suprema autorità. Quindi, perché l'apostolicità e l'unità della Chiesa siano mantenute, è necessario che non venga mai interrotta la continuità materiale dei successori, vale a dire, la successione di coloro che legittimamente e legalmente attraverso legale designazione detengono il possesso delle sedi dell'autorità.
Pertanto, bisogna distinguere tra una successione apostolica materiale legittima o legale ed una successione apostolica illegittima o illegale. La prima si ottiene soltanto mediante la designazione legale da parte di chi ha il diritto di nomina; la seconda si ottiene soltanto mediante intrusione, come per esempio nel caso degli scismatici che dopo aver ripudiato l'autorità del Romano Pontefice occupano delle sedi episcopali in maniera assolutamente illegittima. Costoro in verità succedono nelle sedi apostoliche ma illegittimamente e illegalmente, e di conseguenza non possono ricevere l'autorità (1).

Ciò detto, propongo qui di seguito uno schema della successione apostolica.

In questo articolo mi propongo di dimostrare la Tesi che i "papi" durante e dopo il Concilio Vaticano Secondo non sono papi formalmen-te, sono papi soltanto materialmente. Già ho esposto la distinzione tra successione materiale e successione formale, incomincerò quindi ora con il trattare di alcune nozioni preliminari.

I. L'autorità considerata in concreto.
II. La parte formale dell'autorità.
III. La parte materiale dell'autorità.
IV. L'unione dei due elementi.
V. La possibilità di separare i due elementi.
VI. Le cause che impediscono l'unione dei due elementi.

Al termine di questo esame esporrò la Tesi e risponderò alle obiezioni.

seconda sezione: nozioni preliminari

I. L'autorità considerata in concreto, cioè in un Papa o un re

1. L'autorità può essere considerata o nel suo concetto formale oppure in concreto.
Per non confondere i termini bisogna anzitutto distinguere l'autorità considerata in sé stessa, per esempio l'autorità papale o regia e l'autorità considerata in concreto, per esempio un papa o un re

2. L'autorità considerata in concreto consiste in un composito risultante dall'unione di due partì, cioè la forma e la materia, per analogia con un ente sostanziale. La materia prima è il primo soggetto e sustrato da cui ogni realtà fisica è sostanzialmente costituita, e in cui si risolve se viene distrutta. La forma sostanziale è l'atto primo che costituisce un urtum per sé quando è unito alla materia prima o ciò per cui qualche cosa è costituito in un determinato modo di essere.
La causa materiale è ciò da cui qualche cosa è fatto.
La causa formale è ciò che determina la materia e la perfeziona in un determinato modo.
La forma accidentale è analoga alla forma sostanziale poiché la sostanza inerente all'accidente diventa materiale quanto alla forma accidentale che la perfeziona.
La forma sostanziale dà l'essere simpliciter, la forma accidentale invece non dà l'essere simpliciter ma l'essere tale o tal'altra cosa.
Perché si abbia un composito (in questo caso un re o un papa) è necessario che la forma venga accolta in una materia adatta e disposta a riceverla. La ragione di ciò sta nel fatto che le parti non possono essere unite e formare un composito se non vi è una giusta proporzione tra di esse. San Tommaso dice: "il debito rapporto tra materia e forma è duplice: per ordine naturale tra materia e forma, e per rimozione di qualsiasi impedimento" (In libro IV Sent., Dist. XVII q.I, a II, sol. 2.c).
Da tutto ciò risulta evidente che l'autorità considerata in concreto (per esempio un re o un papa) è costituita dalla materia (che è un uomo) e dalla forma che consiste in quella facoltà di legiferare, per la quale qualcuno diventa superiore dei suoi sudditi.
Ma non qualsiasi uomo è preparato a ricevere tale forma accidentale, lo è soltanto colui che possiede tutte le perfezioni richieste per ricevere la forma accidentale dell'autorità. Qualora manchi l'ordine naturale tra materia e forma o qualora vi sia un impedimento, la materia e la forma non possono essere unite. Per esempio, un fanciullo o un pazzo, pur essendo uomo e quindi predisposto all'autorità dall'ordine natura le non è predisposto a ricevere l'autorità a causa di un impedimento, per il fatto che gli manca la disposizione intellettuale adatta per promuovere il bene comune.
Analogamente, chi non ha la cittadinanza di un determinato paese, non può diventarne il capo perché non è possibile che chi non è membro di un corpo ne diventi la testa.
Analogamente, se un laico o un semplice sacerdote eletto al papato rifiuta la consacrazione episcopale, non può ricevere l'autorità perché manca della perfezione necessaria per promuovere il bene comune della Chiesa.
È quindi evidente che alcune disposizioni o forme accidentali che perfezionano l'uomo, sono necessarie perché un uomo diventi materia prossima per ricevere in sé la forma dell'autorità.

II. L'autorità considerata formalmente

3. Generalmente, i teologi ed i filosofi per definire l'autorità ricorrono alla nozione di legge. La comune definizione dell'autorità dunque è: "la facoltà di legiferare". Colui che gode dell'autorità ha il diritto di obbligare i sudditi a fare o non fare qualche cosa. La nozione di autorità deve quindi essere ricavata dalla nozione di legge in quanto la facoltà trae la propria specificazione dal suo atto e dal suo oggetto. Nozione di legge secondo San Tommaso: San Tommaso definisce la
legge un ordinamento ("ordinatio") della ragione diretto al bene comune promulgato da colui che ha cura della comunità.
«La legge appartiene al principio delle azioni umane, essendo regola, o misura di esse. Ora, come la ragione è principio degli atti umani, così nella ragione stessa si trova qualche cosa che è principio rispetto agli altri elementi. E ad esso soprattuto e principalmente deve mirare la legge. - Ebbene, nel campo operativo, che interessa la ragione pratica, primo principio è il fine ultimo. E sopra abbiamo visto che fine ultimo della vita umana è la felicità o beatitudine. Perciò la legge deve riguardare soprattutto l'ordine alla beatitudine. - Siccome però ogni parte è ordinata al tutto, come ciò che è imperfetto alla sua perfezione; ed essendo ogni uomo parte di una comunità perfetta: è necessario che la legge propriamente riguardi l'ordine alla comune felicità. Ecco perché il Filosofo [Aristotele], nella definizione riferita della legge, accenna sia alla felicità che alla comunità politica. Infatti egli scrive (in V Etica c. 1 l. 2) che "i rapporti legali si considerano giusti perché costituiscono e conservano la felicità e ciò che ad essa appartiene, mediante la solidarietà politica". Si ricordi infatti che la comunità o società perfetta è quella politica, come lo stesso Aristotele insegna (1 Politica, c. 1, I. 1).
Ora, in ogni genere di valori il soggetto perfetto al grado massimo è principio o causa di quanti ne partecipano, così da riceverne la denominazione:
il fuoco, per es., che è caldo al massimo, è causa del calore nei corpi misti, i quali si dicono caldi nella misura che partecipano del fuoco. Perciò è necessario che la legge si denomini specialmente in rapporto al bene comune, dal momento che ogni altro precetto, riguardante questa o quella azione singola, non riveste natura di legge che in ordine al bene comune. Perciò ogni legge è ordinata al bene comune» (I-II, q. 90, a. 2, corpus).
Il fine della legge è il bene comune (I-II q. 96 art. l,c).
La legge è ordinata al bene comune (I-II q. 96 art. 3,c).
Le leggi possono essere ingiuste in due maniere. Primo, perché in contrasto col bene umano... E cedeste norme sono più violenze che leggi... Secondo, le leggi possono essere ingiuste perché contrarie al bene divino... (I-II q. 96 art. 4,c)
Perciò secondo San Tommaso e gli scolastici in generale, la legge ha un ordine essenziale rivolto al bene comune, cosicché, se questo ordine viene a mancare, viene a mancare anche la forza di obbligatorietà della legge, e viene a mancare lo stesso nome di legge.

5. Definizione di autorità: L'autorità è una facoltà morale in una persona, sia individuale sia collettiva che ha cura della comunità, di emanare, promulgare ed applicare singoli ordini che sono o necessari o utili per promuovere ìl bene comune. Questa definizione concorda con la definizione di quasi tutti gli scolastici. Zigliara così definisce l'autorità: il potere o la facoltà o il diritto di governare la cosa pubblica. Billot; chiamiamo potere politico quello per cui un popolo è governato al fine di pace e di prosperità. Meyer: il diritto di dirigere la società civile verso il suo fine. Liberatore: il diritto di governare la cosa pubblica. Taparelli: chiamo autorità un diritto di rendere obbligatorio ciò che sarebbe puramente honesto. Schiffini: il diritto di obbligare i membri di uno stato allo scopo di raggiungere il fine di questo stato. Cathrein; il diritto di obbligare i membri della società perché con i loro atti cooperino al bene comune.
Da quanto detto consegue che l'autorità così definita deve essere posta nel genere degli abiti operativi. Perciò, in quanto è un habitus (2) (o disposizione), trae la propria specie e definizione dall'oggetto formale. Ora l'oggetto formale e primario dell'abito dell'autorità è fare leggi, promulgarle e farle applicare. Oggetto formale di una legge è promuovere il bene comune. Quindi, per mezzo della legge necessariamente, intrinsecamente ed essenzialmente, l'autorità è ordinata a promuovere il bene comune. Ne consegue che colui che gode dell'autorità deve avere l'intenzione abituale di promuovere il bene comune, altrimenti non può avere l'autorità. Egli deve avere l'intenzione abituale poiché per natura propria l'autorità civile o ecclesiastica è un diritto permanente e non soltanto transitorio o "per modum actus" come per esempio si ha in un sacerdote che pur senza giurisdizione abituale assolve un moribondo. L'intenzione di promuovere il bene comune inoltre deve avere carattere oggettivo e non soltanto soggettivo. In altre parole, non è sufficiente che colui che gode dell'autorità intenda a suo modo il bene comune della comunità, ma bisogna anche che il bene quale egli lo concepisce sia il bene comune vero ed oggettivo. La ragione è che la legge è definita: ordinamento della ragione per il bene comune. Quindi, affinchè la volontà del superiore obblighi in coscienza è necessario che essa intenda aggettivamente il bene comune. Altrimenti la definizione di legge non viene soddisfatta. Per questa ragione, una legge che contraddica una legge superiore non obbliga in coscienza; è una legge perversa, alla quale tutti devono opporsi e in tal caso il superiore non ha né il diritto né l'autorità di fare tale legge.

6. L'autorità è ordinata essenzialmente al bene comune. Nel fondare una società, gli uomini si riuniscono allo scopo di compiere una sola cosa in comune. (3) Questa "cosa da fare in comune" altro non è che il bene comune della società, E poiché il bene è uno solo, è quindi naturale e necessario che la moltitudine degli uomini che si riuniscono in una società designi una sola persona fisica o morale, che abbia cura di tutta la comunità per guidare l'intera comunità ai fini che le sono propri, ossia al bene comune.
La regia potestà - e quindi anche il re - sono definiti dalla facoltà di legiferare, che a sua volta è definita dall'essere ordinata al bene comune. L'autorità è perciò essenzialmente ordinata al bene comune mediante la legge ed il legiferare è l'oggetto formale dell'autorità.

7. Ogni autorità viene da Dio. Ogni autorità ha il suo fondamento nell'autorità di Dio, nella stessa provvidenza di Dio con la quale Egli infallibilmente ordina e promuove tutte le cose verso il loro fine. Questa facoltà di legiferare nel re è mera partecipazione alla stessa provvidenza di Dio e alla legge eterna che regola tutte le cose. Il legiferare da parte del re non è altro che un partecipare alla stessa azione divina dello stabilire la legge eterna dalla quale la legge umana trae la sua forza di obbligatorietà.
L'obbedienza prestata e dovuta alla legge umana è indirettamente obbedienza a Dio stesso dal quale la legge riceve la sua obbligatorietà. Quindi, il fondamento principale del rapporto re-suddito è la provvidenza stessa di Dio al quale si deve assoluta obbedienza in quanto Egli e il Creatore, il Sommo Bene e l'ultimo fine di tutte le creature. Questo rapporto re-suddito proviene da Dio e non dalla comunità. Ciò nonostante esige che la comunità designi legalmente, vale a dire in nome dell'intera comunità, una persona che riceva in sé la regia potestà.

8. La regia potestà genera mutue relazioni. La potestà di legiferare, che è una potenza attiva, è ciò per cui qualcuno è costituito re. Reciprocamente, l'obbligo di obbedire alla legge è ciò per cui qualcuno è costituito suddito. Il re o il detentore della regia potestà è collegato con l'intera comunità in quanto è il promotore del bene comune. A sua volta, l'intera comunità è collegata al promotore del bene comune in quanto essa è mossa al bene comune.
Il re ha il diritto di legiferare perché Dio infonde in lui il diritto di promuovere la comunità verso il bene comune. I soggetti hanno l'obbligo di obbedire perché Dio infonde in loro il dovere di obbedire al legislatore. Perciò il fondamento della relazione re-suddito è 1) m primo luogo la stessa Onnipotenza e Provvidenza di Dio e, 2) in secondo luogo il fatto di infondere nel re la regia potestà e nei sudditi il dovere corrispondente. Di conseguenza: diventa re colui che 1) dall'intera comunità riceve la designazione legale a promuovere il bene comune e 2) da Dio riceve l'autorità. Quindi, dal fatto che la società "genera" il re in quanto designa qualcuno a promuovere il bene comune dell'intera comunità, nascono due mutue relazioni, come accade nella generazione naturale: da un lato è fatto re colui che è costituito re dalla relazione di autorità verso i suoi sudditi, dall'altro sono fatti sudditi coloro che sono costituiti sudditi dalla relazione di sudditanza che hanno con il re. Poiché il re è "generato" soltanto in ordine al bene comune, di conseguenza le relazioni di autorità e sudditanza permangono soltanto fino a quando permane l'ordine al bene comune, cosicché rimosso l'ordine al bene comune, anche la relazione viene rimossa.
Quindi, colui che si propone di promulgare un errore o delle leggi disciplinari nocive non può essere vero papa perché il bene della verità nella Fede e nei costumi è essenziale alla missione conferita da Cristo alla Chiesa.

9. Condizioni per ricevere l'autorità regia. Richiamiamoci alle parole di San Tommaso riguardo alla necessità di proporzione tra materia e forma che devono essere presenti in un solo composito: la debita proporzione tra materia e forma è duplice: per ordine naturale tra materia e forma e per rimozione di un impedimento. Perciò non può ricevere la regia potestà neanche colui che è stato legalmente designato se non c'è ordine naturale tra materia e forma e se esiste un qualsiasì impedimento. Alcune sproporzioni non possono essere rimosse, e precisamente quelle dovute a impedimenti fisici, altre possono essere rimosse e precisamente quelle dovute a impedimenti morali. Dunque, per sproporzione di ordine fisico i pazzi e le donne non possono ricevere in sé la potestà
papale perché sono fisicamente impediti ad accogliere questa potestà. In questi casi c'è una sproporzione permanente, e non sono neanche idonei ad essere designati validamente. In caso di impedimento di ordine morale poi, non possono ricevere la potestà papale coloro che pongono un qualche ostacolo morale volontario e amovibile, per esempio il rifiuto della consacrazione episcopale o l'intenzione di insegnare errori o promulgare leggi disciplinari in generale nocive, o il rifiuto del battesimo in caso di elezione di un catecumeno: ad esempio, S. Ambrogio eletto alla sede episcopale di Milano (4). Costoro sono idonei ad essere designati validamente perché l'impedimento è amovibile ma l'autorità non può essere infusa da Dio finché l'impedimento non è stato rimosso. La ragione è che costoro non sono in grado di promuovere il bene comune fino a quando non hanno rimosso l'ostacolo. E, poiché l'impedimento è morale e volontario, questo ostacolo si può ricondurre ad una assenza di intenzione di promuovere il bene comune. Quindi, Dio che è bene sussistente, non può infondere l'autorità in colui che pone un impedimento volontario alla promozione del bene comune.

10. Ricapitolazione. L'autorità considerata in concreto, per analogia con l'oggetto sostanziale consta dell'unione di due parti: materia e forma. L'elemento materiale dell'autorità è la designazione legale di una persona a ricevere la regia potestà, compiuta dall'intera comunità. L'elemento formale dell'autorità è la facoltà di legiferare. Questa facoltà, o diritto, è essenzialmente ordinata al bene comune per mezzo della legge dalla quale esso è misurato in quanto suo oggetto formale, cosicché se l'ordine al bene comune è rimosso, la facoltà è rimossa.
Ogni autorità proviene da Dio, la cui Onnipotenza e Provvidenza sono il fondamento primario del rapporto re-suddito. L'autorità è infusa immediatamente da Dio in colui che possiede la designazione legale, purché sia presente un ordine naturale a ricevere la forma dell'autorità e manchi qualsiasi impedimento. Quindi, la condizione sine qua non, per ricevere da Dio la forma dell'autorità, è l'intenzione di promuovere il bene comune in colui che è designato a ricevere la cura dell'intera comunità.

III L'autorità considerata materialmente (materialiter) o la designazione legale a ricevere la regia potestà

11. Chi governa legittimamente e chi governa illegittimamente?
L'autorità in quanto potere o facoltà attiva è un habitus e perciò un accidente predicamentale che non può esistere se non è ricevuto in un soggetto. Ma in quale soggetto? In altre parole, la questione ora è: chi governa legittimamente e chi governa illegittimamente?
La risposta è che governa legittimamente colui che è stato legittimamente eletto dalla società per ricevere l'autorità e che in più non ha alcun impedimento a ricevere l'autorità. Governa illegittimamente colui che ha assunto l'autorità illegittimamente, vale a dire senza designazione legale oppure quando pur essendo stato validamente designato ha un impedimento a ricevere l'autorità.
Nella società civile, la selezione del soggetto di autorità, secondo l'opinione comune spetta all'intera comunità.
Secondo i Tomisti in generale, l'intera comunità ha il diritto di istituire o eleggere la forma di governo così come il soggetto che riceverà l'autorità, ma la comunità non trasmette l'autorità stessa, come hanno affermato alcuni, in particolare Suarez. La comunità semplicemente propone un soggetto di autorità. Ma è Dio che dà l'autorità. L'unione di questi due elementi genera l'autorità in concreto, ossia il re.
La comunità in quanto tale non può essere soggetto di autorità; l'autorità proviene da Dio. Tuttavia la designazione del soggetto di autorità proviene dall'intera comunità, almeno implicitamente. Persino nel caso di monarchia ereditaria, secondo gli autori, perché il re riceva legittimamente l'autorità, bisogna che il popolo, almeno implicitamente acconsenta al sistema monarchico ed ereditario.
Tuttavia queste questioni che riguardano la costituzione del governo civile non ci interessano direttamente, perché la costituzione della Chiesa proviene da Cristo stesso immutabilmente e non dipende assolutamente dal consenso o dall'approvazione dei fedeli. Inoltre, gli elementi essenziali del governo civile provengono dalla legge naturale, cioè il fine della società, la forma di governo, il modo di scegliere i soggetti di autorità; invece gli elementi essenziali della costituzione della Chiesa sono stati stabiliti con divina disposizione. Cristo istituì la Chiesa; chiamò gli Apostoli e li ordinò gerarchicamente. Cristo ha dato alla Chiesa il suo fine, come ha dato i mezzi soprannaturali per raggiungerlo. Cristo ha istituito una forma monarchica di governo cosicché la costituzione della Chiesa non provenga in nessun modo da coloro che sono inferiori ma provenga dall'autorità stessa di Cristo. Neanche il Papa, che quale vicario gode della stessa autorità di Cristo, può mutare la divina costituzione della Chiesa.

12. La materia dell'autorità. Da quanto esposto, il lettore può facilmente vedere che l'autorità considerata concretamente consta di un elemento formale e di un elemento materiale.
L'elemento formale dell'autorità è lo stesso habitus o facoltà morale o diritto di legiferare. In altre parole è il papato stesso. L'elemento materiale o potenziale dell'autorità è l'uomo stesso che riceve questo diritto di legiferare. L'autorità in concreto, cioè il papa o il re, nasce dall'unione di questi due elementi. Perché un re o un superiore governi legittimamente, è necessario che colui che riceve l'autorità sia designato legalmente a ricevere questa potestà, conformemente alle leggi civili o a quelle ecclesiastiche.
Altrimenti, colui che si sarà proclamato papa o re non governerà legittimamente ma mediante un atto di forza perché la comunità non è tenuta ad accettare come legittimo soggetto di autorità chi non sia stato legalmente eletto come soggetto legittimo di autorità. Quindi, colui che occupa la sede dell'autorità con un atto di violenza, non riceve veramente in sé l'autorità perché non è veramente disposto a ricevere l'atto o la forma dell'autorità. L'elezione o la designazione legale - anche nel caso di nascita legittima nella monarchia ereditaria - perfeziona il soggetto perché diventi materia ultima dell'autorità, cioè, Io pone nell'ultima disposizione di ricevere la perfezione dell'autorità. Analogamente accade nel caso della generazione naturale dove i genitori non danno la forma umana, cioè l'anima, ma danno l'ultima disposizione della materia. Dio dà l'anima e l'unione di materia e forma fa un ente simpliciter uno, cioè un uomo. Se invece la materia in qualche modo non è disposta, la forma non viene infusa in essa, o se è infusa per un periodo di tempo, il feto muore perché la materia non è in grado di restare unita all'anima a causa di una imperfezione.
Parimenti, l'autorità in atto non può essere ricevuta se non da un soggetto legalmente designato. Nel governo civile, dal momento che esso dipende dalla legge naturale, è facile che un re che sia entrato con la forza nella sede dell'autorità possa diventare vero e legittimo re per approvazione implicita da parte del popolo.
Ma questo principio non può trovare applicazione nella Chiesa perché i fedeli non possiedono per legge naturale il diritto di designare il soggetto dell'autorità papale. È necessario perciò che la persona che riceve il papato sia designata secondo le norme vigenti in tempo di vacanza della Sede Apostolica, cioè deve essere designata dagli elettori che hanno il diritto legale di eleggere il papa.

13. La durata della designazione a ricevere la giurisdizione papale.
La designazione all'ufficio dura 1) fino alla morte del soggetto; 2) fino al rifiuto o alla rinuncia volontaria del soggetto o 3) fino alla rimozione della designazione dal soggetto compiuta da chi ha il diritto di farlo. Non vi è altro modo per rimuovere la designazione (5). Sebbene non esista autorità che abbia il potere di giudicare il papa, tuttavia il corpo degli elettori può togliergli la designazione. Infatti la designazione proviene da Dio soltanto in maniera mediata, in maniera immediata proviene dagli elettori. Per questa ragione, non oltrepassa il diritto degli elettori del papa, il constatare in un papa eletto la perdita di giurisdizione o anche la mancanza della disposizione a ricevere l'autorità papale. Per esempio: gli elettori devono constatare la morte di un papa prima di poter procedere all'elezione di un nuovo papa. Similmente, se il papa diventasse pazzo, gli elettori dovrebbero constatare la sua pazzia e quindi la sua perdita della potestà papale e dopo aver constatato questo fatto potrebbero procedere ad una nuova elezione. Similmente, se un laico fosse eletto ma rifiutasse la consacrazione episcopale, gli elettori dovrebbero constatare la sua indisposizione a ricevere la potestà e dopo aver constatato questo fatto, potrebbero procedere a una nuova elezione. Anche nel caso di una persona eletta al papato o anche di chi già abbia accettato la giurisdizione papale e cada nell'eresia o, peggio, nel nome della Chiesa abbia promulgato eresie e leggi disciplinari eretiche e sacrileghe, gli elettori dovranno e potranno constatare questo fatto della mancanza, nella persona eletta, della disposizione a ricevere l'autorità o a mantenere l'autorità, e dopo aver constatato questo fatto procedere a una nuova elezione.

14. La durata del diritto di designare. La durata del diritto di designare è simile alla durata della designazione stessa, cioè la si può perdere soltanto per morte, rinuncia o legale rimozione. Nel caso degli elettori del papa, soltanto colui che ha il diritto di nominare gli elettori (vale a dire soltanto chi è papa almeno materialmente) ha il diritto di rimuoverli legalmente. Ma ci si chiede, come può un individuo non-papa o papa soltanto materialmente, rimuovere o nominare legalmente gli elettori del romano pontefice? In altre parole, in qual modo dopo il Concilio Vaticano II i conclavi possono essere considerati legittimi, quando gli stessi elettori sono eretici, spogliati della giurisdizione o nominati da eretici anch'essi spogliati di giurisdizione?
La risposta è che l'autorità ha un duplice fine: uno, è legiferare e l'altro nominare i soggetti perché ricevano l'autorità. Come la stessa autorità ha "un corpo" e "un'anima" ossia una materia e una forma, la prima essendo la designazione a ricevere la giurisdizione e la seconda la giurisdizione stessa, così anche l'oggetto dell'autorità è duplice: il primo e principale oggetto o fine dell'autorità è dirigere la comunità verso il bene mediante le leggi, e questo riguarda "l'anima" dell'autorità, il secondo e secondario oggetto dell'autorità (perché ordinato al primo) è nominare i soggetti dell'autorità, e questo riguarda il corpo dell'autorità, affinché la comunità abbia continuità nel tempo. Per esempio, se san Pietro avesse guidato la Chiesa ma non avesse provveduto alla sua successione legittima, avrebbe leso gravemente e addirittura mortai mente il bene della Chiesa, perché non è sufficiente per un buon governo che qualcuno semplicemente legiferi, ma è necessario che provveda a creare una successione legittima nella sede dell'autorità.
Questi due oggetti dell'autorità sono realmente distinti. La ragione è che l'atto della designazione a ricevere una carica non è fare una legge. Designare qualcuno a una carica è semplicemente trasferirgli un diritto o un titolo. Non riguarda il fine della società. Alla designazione non è dovuta nessuna obbedienza, come invece è dovuta alla legge, è dovuto soltanto il riconoscimento. Ora se gli oggetti sono realmente distinti, allora anche le facoltà ordinate agli oggetti sono realmente distinte. Quindi, la facoltà di designare è realmente distinta dalla facoltà di legiferare. Può accadere che una persona, anche se non gode della facoltà di legiferare (o dell'autorità considerata in senso proprio e formale) possa tuttavia godere della facoltà di designare, nella misura in cui voglia il bene aggettivo della successione legale nella sede dell'autorità. Inoltre, come abbiamo detto prima, la facoltà di designare proviene dalla Chiesa, la facoltà di legiferare proviene da Dio. La Chiesa può dare la facoltà di designare, senza che nello stesso tempo Dio accordi la facoltà di legiferare, e questo a causa di un impedimento. Ma gli elettori del papa, anche quelli che aderiscono al Concilio Vaticano II, hanno l'intenzione di designare legalmente una persona a ricevere il papato. Così Paolo VI e Giovanni Paolo II, benché siano papi soltanto materialmente (6), quando nominano i "cardinali" hanno l'intenzione di nominare soggetti che abbiano la facoltà o il diritto di designare il papa. Quindi, i conclavi, anche quelli dopo il Concilio Vaticano II, vogliono oggettivamente il bene della successione nella sede pontificia e coloro che sono eletti a questa sede oggettivamente si propongono il bene di nominare gli elettori del papa. Questa continuità puramente materiale dell'autorità può continuare per un tempo indefinito, nella misura in cui i conclavi hanno l'intenzione di eleggere un papa e coloro che sono eletti hanno l'intenzione di nominare gli elettori.
Né la designazione è resa nulla per eresia degli elettori o della persona eletta. La ragione è che la designazione in se stessa non riguarda la disposizione o non-disposizione del soggetto. Le esigenze dell'autorità, cioè del diritto di legiferare, riguardano la disposizione o la non disposizione del soggetto. In altre parole, la materia diventa inadatta a ricevere l'autorità a causa delle esigenze della forma, cioè dell'autorità, non già a causa delle esigenze dell'atto di designazione.
Per esempio, un laico eletto al papato, per ricevere validamente l'autorità deve avere l'intenzione di ricevere la consacrazione episcopale; se non ha questa intenzione, rimane designato validamente ma non è idoneo a ricevere l'autorità a causa della non-disposizione per quanto riguarda le esigenze della forma, ma non per quanto riguarda le esigenze della designazione. Costui sarebbe papa materialmente fino al momento in cui abbia l'intenzione di ricevere la consacrazione episcopale. La designazione è valida; l'esigenza dell'autorità rende il soggetto invalido fino a che non diventi materia prossimamente disposta a ricevere l'autorità.
Quindi, colui che è designato al papato, anche se non può ricevere l'autorità a causa dell'ostacolo di eresia o perché rifiuta la consacrazione episcopale o per qualsiasi altra ragione, ciò nonostante può nominare altri a ricevere l'autorità (come i vescovi) e addirittura gli elettori del papa, in quanto tutti questi atti riguardano soltanto la continuazione della parte materiale dell'autorità e non concernono la giurisdizione, perché nella nomina non viene fatta nessuna legge. La nomina o designazione è una semplice preparazione, invero remota, al legiferare.
Colui che è designato all'autorità, nella misura in cui mantiene l'intenzione di continuare la parte materiale della gerarchia, riceve in sé validamente questa potestà non legislativa. Gli elettori che sono designati da una persona che è papa soltanto materialiter compiono un'elezione legale quando eleggono qualcuno a ricevere il papato, perché nel compimento di questo atto non è fatta alcuna legge e quindi gli elettori non necessitano di alcuna giurisdizione, cioè di alcun diritto di legiferare; devono soltanto godere di un diritto di voce attiva per compiere una designazione validamente e legalmente.
Si può stabilire una analogia con il caso dell'anima umana. L'anima è ordinata ad atti specificamente diversi, per esempio atti della vita vegetativa, della vita sensitiva e della vita razionale. Può accadere che, per inattitudine o per indisposizione della materia (per esempio una ferita grave al capo) l'anima compia soltanto atti della vita vegetativa cosicché il corpo rimane vivo e potenzialmente in grado di compiere atti superiori quando la materia diventi idonea. Se tuttavia la materia diventa del tutto inidonea a mantenere la vita anche solo vegetativa, sopravviene la morte. Allo stesso modo, analogicamente la Chiesa può conservare la "vita vegetativa" della gerarchia e contemporaneamente non conservare la "vita legislativa" o la vita che persegue i fini della Chiesa (per lo meno da parte della gerarchia). Questo stato di cose proviene non da una mancanza da parte di Cristo, ma da un difetto da parte di uomini defettibili quali sono coloro che sono designati a ricevere l'autorità. Ciò è permesso da Cristo, Capo della Chiesa ed è "straordinario ai nostri occhi". Tuttavia, tutto il male permesso da Dio porta al bene.
I fini della Chiesa continuano ad essere perseguiti dai sacerdoti e dai Vescovi che non caddero nell'eresia, con una giurisdizione che non è abituale ma meramente transitoria quando compiono atti sacramentali.

15. Il diritto di eleggere non e giurisdizione né autorità. Il diritto di eleggere una persona a ricevere l'autorità non è autorità né giurisdizione perché coloro che possiedono questo diritto non possiedono necessariamente il diritto di legiferare. Per esempio, in uno stato i cittadini hanno il diritto di eleggere ma non hanno il diritto di legiferare; possono soltanto eleggere colui che deve ricevere l'autorità. Oggetto del diritto di eleggere non è fare una legge bensì soltanto designare una persona. Perciò il diritto di eleggere perdura finché vi è l'intenzione abituale di designare una persona a ricevere l'autorità o finché questo diritto non sia rimosso dall'autorità. Il diritto di eleggere è ordinato ad un atto specificamente distinto da quello al quale sono ordinate la giurisdizione o l'autorità. L'autorità è ordinata a formulare leggi che sono ordinamenti per promuovere i fini propri della società stessa. Il diritto di eleggere invece non è ordinato direttamente a promuovere i fini propri della società ma soltanto a procurare un soggetto idoneo a ricevere questa autorità. L'oggetto dell'uno è simpliciter diverso da quello dell'altro e il diritto di eleggere non implica assolutamente nel suo concetto formale il possesso del diritto di legiferare, come l'elezione in sé non implica nel suo concetto formale il possesso dell'autorità.
Vero è che in concreto questi due diritti spesso si ritrovano nella stessa persona, per esempio in un cardinale o in un papa. Ma questi due accidenti (il diritto di eleggere e il diritto di promulgare una legge o l'elezione e il possesso dell'autorità) non si trovano necessariamente riuniti nella stessa persona perché il loro oggetto è diverso. Come detto prima, oggetto del diritto di eleggere è la designazione della persona che deve ricevere l'autorità e oggetto del diritto di legiferare è la legge stessa, o l'ordinamento della ragione allo scopo di promuovere il bene comune. L'atto o esercizio del diritto di eleggere è l'elezione; l'atto o esercizio del diritto di legiferare è il fare leggi. Poiché questi diritti hanno oggetti simpliciter diversi, esistono due facoltà morali simpliciter diverse. Questa distinzione risolve la difficoltà che alcuni obiettano: è impossibile che un conclave composto da cardinali eretici, e pertanto privi della giurisdizione possa eleggere colui che è ordinato a ricevere la pienezza della giurisdizione (7).

16. Il diritto di legiferare proviene in maniera immediata da Dio, il diritto di designare proviene da Dio soltanto in maniera mediata, in maniera immediata proviene dalla Chiesa. Il diritto di legiferare, cioè di insegnare, governare e santificare la Chiesa, proviene da Dio. È l'autorità propriamente detta, l'autorità di Cristo, della quale il papa partecipa quale vicario. Invece il diritto di designare colui che deve ricevere l'autorità proviene da Dio in maniera mediata e in maniera immediata dalla Chiesa. Ciò è evidente: quando muore un papa il diritto di designare il successore non muore con lui! Il possessore legale di questo diritto di designare è il corpo degli elettori o conclave. Per questa ragione il conclave o corpo degli elettori può trasmettere il diritto di designazione anche a un papa materiale, vale a dire designato al papato senza avere l'autorità papale, cosicché questo papa materiale possa nominare altri elettori legalmente e così mantenere in perpetuo il corpo legale degli elettori. In altre parole, tutte queste considerazioni si trovano sulla linea materiale. Questo principio è di estrema importanza perché coloro che criticano la Tesi non capiscono come colui che non ha l'autorità papale possa nominare cardinali o elettori in grado di eleggere legalmente e legittimamente colui che deve ricevere l'autorità. A torto essi pensano che il diritto di designare gli elettori sia anche diritto di legiferare e quindi uniscono ciò che deve essere tenuto separato. Questo diritto di designare che si trova in Paolo VI o in Giovanni Paolo II non li rende papi, perché in essi manca l'autorità o diritto di legiferare. Quindi non sono papi, se non materia/iter. Tuttavia possono designare gli elettori e anche i vescovi allo scopo di succedere nelle sedi dell'autorità e anche cambiare validamente le regole dell'elezione soprattutto se questi cambiamenti vengono accettati dal conclave.

IV. L'unione dei due elementi dell'autorità

17. Vacantis Apostolicae sedis di Pio XII. Questo documento dichiara: «Dopo che l'elezione ha avuto luogo secondo le regole canoniche, l'ultimo cardinale Diacono convoca nell'aula del Conclave il Segretario del Sacro Collegio, il Prefetto delle cerimonie Apostoliche ed i due Maestri di Cerimonia, ed in loro presenza il cardinale Decano, in nome dell'intero Sacro Collegio, chiede il consenso dell'eletto con queste parole: "Accetti la tua elezione al Sommo Pontificato compiuta secondo le regole canoniche?". Dopo che questo consenso viene espresso entro i termini, da determinare, ogni volta ciò fosse necessario, dal prudente giudizio dei cardinali a maggioranza di voti, immediatamente l'eletto è vero papa e acquisisce in atto e può esercitare la piena ed assoluta giurisdizione su tutta la terra (§ 100 e 101).
È quindi chiaro che una volta espresso il proprio consenso all'elezione, l'eletto diventa papa. Perciò l'unione di materia e forma del papato è immediata. Ma allora, come può qualcuno rimanere papa soltanto materialmente dopo che ha espresso il proprio consenso all'elezione? Risposta: perché materia e forma non possono essere unite se la materia non ha le debite proporzioni con la forma, e questo avviene in due modi: ovvero per ordine naturale tra materia e forma, e per rimozione di qualsiasi impedimento. Pertanto, chi è stato eletto legalmente al papato riceve quella parte dell'autorità che è idoneo a ricevere, cioè quella parte per la quale non presenta impedimento. È perciò possibile che una persona possa ricevere il diritto di designazione che riguarda la successione legittima e il permanere della vita corporale della Chiesa e nello stesso tempo non possa ricevere l'autorità propriamente detta, cioè il diritto di legiferare, che riguarda la legislazione e il governo della Chiesa. Ora, come abbiamo detto prima, l'intenzione di promulgare errori o leggi disciplinari nocive, pone nell'eletto un impedimento a ricevere la forma dell'autorità e costui, anche se avrà dato il suo consenso all'elezione rimarrà soltanto eletto fino a quando non avrà rimosso l'impedimento.

V. La possibilità di separare materia e forma dell'autorità

18. Negli enti per accidens materia e forma possono essere separate. Negli enti perse, per esempio un uomo, è impossibile che la persona sopravviva se materia e forma sono separate. La materia non può esistere in atto senza la forma sostanziale. Negli enti per accidens, cioè in Quegli enti che nascono dall'unione di una forma accidentale con una sostanza (che diventa analogicamente materia rispetto all'accidente), materia e forma possono essere separate senza che vi sia corruzione del suppositum, come, un uomo bianco, o filologo o musico.
Ora il Papa, in quanto e Papa, è un ente "per accidens" perché è un' aggregazione di più enti, cioè di un uomo da un lato e di numerosi accidenti dall'altro. Di questi numerosi accidenti, alcuni sono puramente dispositivi, come l'ordinazione sacerdotale, la consacrazione episcopale ecc., ma uno solo è formale e per il quale un determinato uomo è nominato papa simpliciter, e questo accidente è il diritto di legiferare o autorità o giurisdizione.
L'uomo che ha la disposizione a ricevere l'autorità è una sostanza che possiede tutte le perfezioni necessarie per ricevere la forma dell'autorità, di queste perfezioni l'ultima e in verità quella sine qua non, è la legale designazione a ricevere l'autorità. La persona così designata può ricevere in sé l'autorità subito oppure dopo un certo periodo di tempo. Se non riceve subito l'autorità, rimane materia ultima dell'autorità, uomo eletto o designato, ma non ha la giurisdizione, non ha il diritto di legiferare o di dirigere la comunità verso i fini che le sono propri.
Un esempio insigne è dato dal presidente degli Stati Uniti d'America. Egli è designato legalmente nel mese di novembre ma non riceve l'autorità prima del 20 gennaio dell'anno seguente. Nel periodo di tempo che intercorre tra l'elezione e l'acquisizione dell'autorità, non è presidente perché non ha il potere, ma non è simpliciter non-presi-dente, perché ha ricevuto la designazione legale. È presidente materialmente (materialiter). Se tale persona eletta non dovesse mai andare a Washington a ricevere l'autorità, rimarrebbe presidente materialmente finché il Congresso non avrà rimosso la designazione. È difficile immaginare la stessa situazione nel caso del romano Pontefice poiché la consuetudine e la legge stabiliscono che egli riceva subito la giurisdizione papale nell'atto stesso di accettazione della designazione. Ma può anche accadere che una determinata persona, sebbene legalmente designata e dopo aver accettato la designazione, tuttavia non riceva la giurisdizione perché manca di qualche disposizione necessaria, per esempio dell'intenzione di ricevere la consacrazione episcopale se non è ancora vescovo, oppure dell'uso della ragione se è pazzo. In tal caso, l'uomo eletto sarebbe designato al papato ma non sarebbe vero papa, sarebbe papa soltanto materialmente finché non acconsentisse alla consacrazione episcopale o guarisse della sua pazzia.
La designazione a ricevere l'autorità e l'autorità stessa sono dunque due accidenti che possono trovarsi in un solo soggetto e poiché fanno parte dell'ordine accidentale sono solo per analogia rispettivamente accidente materiale e accidente formale riguardo al papa (8).
Un uomo che ha in sé il primo accidente, cioè la designazione, automaticamente diventa materia prossima di autorità o è autorità (in senso concreto) materialiter. Dunque, se un laico fosse designato al papato ma rifiutasse la consacrazione episcopale, sarebbe papa materialmente finché un conclave non gli togliesse la designazione.
poiché la designazione all'autorità è realmente distinta dall'autorità stessa (considerata formalmente) la designazione può esistere in un determinato soggetto senza l'autorità, come detto sopra. Analogamente, i genitori generano la materia prossima a ricevere una forma umana ma non sono loro che infondono la forma stessa. Analogamente, gli elettori procurano la materia prossima del papato o di un capo della società ma non forniscono l'autorità. Se la materia generata dai genitori, in qualche modo non ha la disposizione a ricevere la forma umana, non diventa un uomo ma è espulsa dal corpo della donna. Così se gli elettori forniscono una materia di autorità che però in qualche modo non ha la disposizione a ricevere la forma dell'autorità, non diventa un papa ma viene espulsa, cioè, gli elettori gli tolgono la designazione. Inoltre, per analogia, come la donna che non espelle il feto non disposto alla forma umana viene colpita da infezione, così la Chiesa o la società che non espellono la materia che non è disposta all'autorità vengono infettate dal morbo della confusione a causa della mancanza di autorità. Inoltre, se la causa della non disposizione all'autorità è la volontà di promulgare l'eresia, allora le istituzioni della Chiesa marciscono nel fetido umore dell'eresia a causa dell'apparenza di autorità in colui che è stato eletto.

VI. Le cause che impediscono l'unione tra materia e forma dell'autorità

19. Come detto sopra, la materia dell'autorità, ovvero la persona designata, non può ricevere l'autorità alla quale è designata se pone ostacoli volontari. Quali sono questi ostacoli volontari?

Risposta: qualunque cosa impedisca a colui che è stato designato di promuovere abitualmente il bene comune.
Il caso del Romano Pontefice è del tutto particolare perché il bene che egli deve promuovere è molto più alto del bene della società civile. Il bene della Chiesa consiste nel perseguire i fini che Cristo stesso le ha imposto e continua a volere per lei. Questi fini sono tre e corrispondono alle tre funzioni di Cristo:
1) diffondere la verità in modo indefettibile e infallibile in quanto Cristo è Profeta.
2) Offrire il vero e unico sacrificio al vero e unico Dio e amministrare i veri sacramenti in quanto Cristo è Sommo Sacerdote.
3) Stabilire in modo indefettibile delle leggi che conducono infallibilmente alla vita eterna in quanto Cristo è Re.
Quindi, colui che ha o pone un impedimento anche a una sola di queste tre funzioni essenziali di Cristo e della Chiesa non può ricevere l'autorità di Cristo o della Chiesa,
perché l'autorità, come si è visto prima, è necessariamente ed essenzialmente ordinata al bene comune, al proseguimento dei fini propri della società.
Quindi chi avesse l'intenzione:
1) di promulgare l'errore
2) di promulgare l'uso di un culto falso o il culto di un falso Dio o il non-uso del vero culto, oppure
3) di promulgare leggi nocive, benché designato validamente, non potrebbe ricevere l'autorità.
Avere l'intenzione di compiere tali cose è volere la rovina della Chiesa e il suo completo annientamento. Infatti la Chiesa è colonna della verità per istituzione di Cristo e chi ha l'intenzione di promulgare l'errore in suo nome, sia in questioni teoriche che in questioni pratiche, viola la sua natura. Cristo è il capo supremo della Chiesa e l'autorità del Papa è l'autorità di Cristo. Quindi: l'intenzione di promulgare l'errore distrugge completamente la proporzione tra l'autorità di Cristo e il designato. Tuttavia, l'intenzione di sovvertire la Chiesa mediante la diffusione dell'errore non è la sola ragione per cui una persona non può ricevere l'autorità papale. Nell'esempio sopra riportato, Pio XII ha affermato che un laico che sia stato eletto al pontificato non può accettare l'elezione finché non ha acconsentito a ricevere l'ordinazione. La ragione è evidente: chi non vuole essere sacerdote, implicitamente non vuole, e quindi non può, ricevere l'autorità sacerdotale; né può essere immagine di Cristo, Sommo Sacerdote e quindi non può adempiere la funzione essenziale del papato. Lo stesso accade per le altre funzioni: colui che ha l'intenzione di diffondere la falsa dottrina non può adempiere l'ufficio di Cristo, Somma Verità; colui che ha l'intenzione di stabilire un falso culto non può svolgere il compito di Cristo Sommo Sacerdote; colui che ha l'intenzione di emanare leggi nocive non può adempiere l'ufficio di Cristo Re.
Come Cristo suo Maestro, la Chiesa deve essere per tutti gli uomini via, verità e vita in quanto regge, insegna e santifica, e questo infallibilmente. Ma se l'autorità della Chiesa promulga l'errore, la Chiesa non può essere per nessuno né via, né verità, né vita (9).

APPENDICE 0

LA DISTINZIONE TRA UN FATTO REALE E IL RICONOSCIMENTO LEGALE DI UN FATTO REALE


20. Prima di poter procedere all'esposizione della Tesi, sarà necessario spiegare un'altra distinzione di grande importanza, cioè la distinzione tra un fatto reale e il riconoscimento legale di un fatto reale.
Ogni società è una persona morale e, per analogia con la persona fisica, la società ha un proprio intelletto e una propria volontà. Quindi, può accadere, e spesso accade, che un fatto possa essere vero nell'ordine reale e addirittura assolutamente evidente, ma che ciò nonostante non sia riconosciuto come tale dalla società.
Per esempio, qualcuno può commettere un omicidio davanti a numerosi testimoni. Sebbene i testimoni sappiano che costui è un omicida, tuttavia di fronte alla legge è considerato innocente finché non sarà stato condannato da un tribunale. In altre parole: agli occhi della società un individuo non è un omicida finché non è stato condannato, anche se è assolutamente certo per i testimoni che è un omicida ed in realtà costui è un omicida.
Altro esempio: in un matrimonio uno degli sposi simula il consenso. In questo caso di fronte a Dio e nella realtà non esiste vincolo matrimoniale, ma di fronte alla Chiesa il matrimonio è valido finché non sarà stato provato che il consenso era simulato. Se un sacerdote dalla confessione di uno degli sposi verrà a sapere che il consenso era simulato, dovrà proibire agli sposi l'uso del matrimonio poiché di fronte a Dio il vincolo non esiste, sebbene di fronte alla Chiesa il vincolo esista finché non verrà dichiarato nullo con dichiarazione legale. Un altro esempio: un sacerdote durante l'ordinazione segretamente ritira l'intenzione di ricevere il sacramento dell'ordine. Legalmente di fronte alla Chiesa egli esce dall'ordinazione come sacerdote anche se di fronte a Dio e nella realtà non è sacerdote. Se poi vuole dimostrare la nullità del sacramento, rimane legalmente sacerdote finché la nullità non sarà stata provata nella debita forma.
A causa di questa distinzione tra un "fatto reale" e un "fatto legale", la Chiesa e ogni società si distinguono dal semplice volgo.
Inoltre questa distinzione viene confermata nel caso di Nestorio in cui, dopo che egli ebbe espresso la sua eresia nella sua cattedrale nell'anno 428, il clero e il popolo respinsero la comunione e rifiutarono di obbedirgli, ciò nonostante egli continuò a occupare la sede in quanto designato legale, finché non fu legalmente deposto dal Concilio di Efeso nel 431. Se il riconoscimento legale del suo reato non fosse stato necessario, il Papa avrebbe nominato un altro eletto al suo posto prima del giudizio del Concilio.
Il nostro problema attuale - che è davvero terribile - consiste nel fatto che tutte le sedi di autorità, almeno stando all'apparenza, insegnano come magistero gli errori del Concilio Vaticano II e tutti gli elettori del papa condividono gli errori del Vaticano II, cosicché non vi è nessuno che possa in modo legale riconoscere o constatare il fatto dell'errore nel magistero e di conseguenza l'assenza di autorità in coloro che lo promulgano.
In questo stato di cose, che mai si è verificato prima nella storia della Chiesa, i fedeli devono, da un lato proteggere se stessi, proprio come i fedeli di Costantinopoli dovevano proteggersi nei confronti di Nestorio, respingendo la comunione con coloro che promulgano l'errore e rifiutando di riconoscere che possiedono l'autorità, ma d'altra parte devono osservare la qualità legale della Chiesa per la quale uno continua a rimanere nella sede e nella carica finché non viene rimosso per legge.
Per queste ragioni, la Tesi che io ora dimostrerò offre una spiegazione perfetta del problema attuale e una posizione veramente Cattolica perché da un lato mantiene l'indefettibilità della Chiesa e l'infallibilità del suo magistero rifiutando di riconoscere l'autorità di Cristo in coloro che diffondono errori, ma dall'altro mantiene l'apostolicità e l'unità della Chiesa in quanto solo e unico corpo morale, riconoscendo la designazione legale in coloro che sono designati legalmente a uffici ecclesiastici finché essa non sarà loro tolta dall'autorità competente.

PARTE TERZA: ESPOSIZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLA TESI E RISPOSTA ALLE OBIEZIONI

21. ESPOSIZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLA TESI.

TESI: Colui che è stato eletto al papato da un conclave convocato legalmente e nella debita forma, ma che ha l'intenzione di insegnare Terrore o promulgare leggi nocive non può ricevere l'autorità papale finché non si ravveda e rigetti l'errore o le leggi nocive. In altre parole non è papa formalmente; rimane però designato validamente a ricevere la potestà papale, vale a dire è Papa materialmente fino alla morte o finché avrà rinunciato o ancora finché un conclave legale o altra autorità competente avrà accertato che la sede è vacante.

Prova della prima parte:

Maggiore: L'autorità papale non è conferita da Dio a una persona che, sebbene designata validamente, pone un impedimento a ricevere l'autorità papale.

Minore: Ora, chi ha l'intenzione di insegnare l'errore o di promulgare leggi nocive pone un impedimento a ricevere l'autorità papale.

Conclusione: Quindi l'autorità papale non è conferita da Dio in una persona designata validamente ma che ha l'intenzione di insegnare l'errore o promulgare leggi nocive.
Prova della maggiore: Da quanto detto sopra. L'autorità considerata in concreto è formata dall'unione di due parti, una materiale e una formale. Questa unione non può compiersi se vi è un impedimento, per analogia con gli elementi naturali.

Prova della minore: Condizione sine qua non per ricevere l'autorità è che chi la riceve abbia l'intenzione di promuovere il bene comune della comunità di cui è capo. Ora il bene comune della Chiesa è insegnare la verità agli uomini, guidarli al ciclo attraverso la retta via e santificarli con sacramenti veri e validi. L'autorità della Chiesa è quindi ordinata essenzialmente ad insegnare agli uomini la verità, a condurli al cielo attraverso la retta via, a santificarli con sacramenti veri e validi. Dunque, coloro che non mirano a questi fini pongono un impedimento a ricevere l'autorità.

Prova della seconda parte:

Maggiore: La designazione legale al papato si può perdere soltanto in tre modi: 1) per morte del soggetto; 2) per rifiuto o rinuncia volontaria del soggetto o 3) per rimozione della designazione del soggetto da parte dell'autorità competente.

Minore: Ora colui che è eletto da un conclave convocato legalmente secondo le debite forme ma che ha l'intenzione di insegnare l'errore o promulgare leggi nocive (come Giovanni Paolo II), e non è morto, né ha volontariamente rifiutato o rinunciato alla designazione, né è stato rimosso dall'autorità competente.

Conclusione: Quindi, colui che è stato eletto da un conclave convocato legalmente secondo le debite forme, ma che ha l'intenzione di insegnare l'errore o promulgare leggi nocive (come Giovanni Paolo II) non ha perso la sua designazione legale al papato.
Prova della maggiore: Dal Diritto Canonico (Canone 183 § 1): Non si applicano al papato né il trasferimento né lo scadere del tempo prestabilito.
Prova della minore: Dai fatti. Giovanni Paolo II 1) è vivente, 2) ha accettato la designazione del Conclave e non vi ha mai rinunciato, 3) non è stato rimosso dall'autorità competente.

22. risposta alle obiezioni

Obiezioni alla prima parte della Tesi.

I. È erronea la tesi che attribuisce ai fedeli il diritto di accusare colui che è stato eletto al papato di non volere il bene della Chiesa, perché questo diritto spetta soltanto all'autorità competente.
Ora, la Tesi attribuisce ai fedeli il diritto di accusare colui che è stato eletto al papato di non avere l'intenzione di fare il bene della Chiesa. Quindi la tesi è erronea.

Risposta: Distinguo la maggiore: Non spetta ai fedeli ma all'autorità competente accusare legalmente colui che è stato eletto al papato di non avere l'intenzione di fare il bene della Chiesa. Concedo. Non spetta ai fedeli ma all'autorità competente accusare privatamente chi è stato eletto al papato di non voler fare il bene della Chiesa. Nego. E contraddistinguo la minore: la Tesi pretende che i fedeli accusino legalmente colui che è stato eletto al papato di non voler fare il bene della Chiesa, Nego; privatamente, Concedo. E nego la conclusione. I fedeli non hanno il diritto di condannare legalmente un eletto al papato, hanno soltanto la possibilità di dare un giudizio privato mettendo a confronto le innovazioni del Concilio Vaticano n con il magistero e la prassi precedenti. La ragione è che i fedeli non possono dare il loro assenso a norme tra loro contraddittorie. Poiché il magistero del Concilio Vaticano n contraddice il magistero precedente, i fedeli non possono non accusare, con giudizio privato, colui che promulga tale "magistero" come i fedeli di Costantinopoli accusarono Nestorio.

II. È erronea, addirittura ha carattere protestante, la tesi che attribuisce ai fedeli il diritto di esaminare con giudizio privato gli atti e il magistero di un concilio generate o del papa. Ora nella Tesi che voi sostenete, i fedeli esaminano con giudizio privato gli atti e il magistero di un concilio generale o del papa. Quindi la Tesi è erronea, ed ha carattere protestante.

Risposta: Distinguo la maggiore: i fedeli non hanno il diritto di esaminare con giudizio privato gli atti e il magistero di un concilio generale o del Papa in quanto essi (i fedeli) possono dissentire dal magistero della Chiesa. Concedo. In quanto non possono confrontare il magistero con il magistero precedente, Nego. E contraddistinguo la minore e nego la conclusione. I fedeli, di fatto, devono fare il confronto, perché la Fede Cattolica è una sola e tutte le sue verità sono coerenti tra loro. Neanche la verità naturale può tollerare la contraddizione perché ciò non è concepibile; e ancor più la contraddizione ripugna alla verità soprannaturale e all'habitus soprannaturale con il quale si dà il proprio assenso a queste verità.

III. Se c'è contraddizione tra il magistero del Vaticano II e il magistero precedente i fedeli devono presumere che la contraddizione sia soltanto apparente e non reale. Ora secondo la vostra Tesi i fedeli non hanno questa presunzione. Quindi la Tesi è erronea.

Risposta: Nego la maggiore perché assurda. È metafisicamente impossibile dare l'assenso a due norme dogmatiche tra loro contraddittorie. Quindi i fedeli non possono dare l'assenso al magistero del Concilio Vaticano II e contemporaneamente approvare il magistero precedente perché si contraddicono. Dunque, perché i fedeli diano l'assenso nello stesso tempo a tutti e due i magisteri bisognerebbe che interpretassero con loro proprio giudizio privato l'uno o l'altro atto di magistero affinché diventino coerenti. Ma in tal modo la nozione stessa di magistero è distrutta perché i fedeli basandosi sul loro proprio giudizio perdono il motivo soprannaturale di adesione al magistero. Inoltre, ognuno dei fedeli darebbe una sua interpretazione e cadrebbe facilmente nell'errore. Anzi, i fedeli non possono stabilire con loro giudizio personale se una contraddizione nel magistero è apparente o reale, ma hanno un solo dovere riguardo alla contraddizione; aderire al magistero antecedente e respingere la dottrina che lo contraddice. Interpretare il magistero spetta soltanto al magistero e non spetta ai fedeli.

IV. Coloro che accettano la Tesi ed i sedevacantisti in generale, sono simili ai "Vecchi Cattolici" che accusavano il Concilio Vaticano I di staccarsi dalla tradizione della Chiesa promulgando la dottrina dell'infallibilità pontificia.

Risposta; Non c'è alcuna analogia tra i Vecchi Cattolici ed i cattolici di oggi che rifiutano gli errori del Concilio Vaticano II. La ragione è che nessuno può trovare nel magistero della Chiesa la condanna dell'infallibilità pontificia. Se Vecchi Cattolici avessero potuto trovare nel magistero antecedente che la dottrina dell'infallibilità del Pontefice è detta "delirio" o condannata come "dottrina prava" o "rigettata, proscritta e condannata" dall'autorità apostolica del Papa antecedente, allora a ragione avrebbero rifiutato tale nuova e contraddittoria dottrina. Infatti con tali parole Pio IX ha condannato la dottrina della libertà religiosa. È evidente che queste parole non sono mai state pronunciate con riferimento al dogma dell'infallibilità pontificia. Quindi il paragone non vale.

V. Coloro che accettano la Tesi ed i sedevacantisti in generale, sono simili ai seguaci di Padre Feeney che interpretava a suo modo la dottrina secondo la quale non vi è salvezza al di fuori della Chiesa.

Risposta: Sono piuttosto coloro che danno una interpretazione benevola al Concilio Vaticano II che sono simili a Padre Feeney: essi non cercano di interpretare il Concilio Vaticano II secondo il magistero di coloro che lo hanno promulgato ma danno a questo Concilio una propria interpretazione che differisce da quella che gli è stata data dal "magistero" di Paolo VI e di Giovanni Paolo II. Interpretare, infatti, non è altro che scoprire il pensiero o l'intenzione dell'autore. Ma autore del magistero è colui che insegna. Quindi Giovanni Paolo II è l'autentico interprete del magistero del Concilio Vaticano II. Altrimenti quando la Chiesa promulga un documento i fedeli cadrebbero in una interpretazione personale del magistero e ciascuno adotterebbe una propria interpretazione a seconda della propria opinione. Al contrario solo il magistero è l'autentico interprete del magistero e la Chiesa discente non ha il diritto di interpretarlo in maniera personale. Inoltre l'interpretazione che Giovanni Paolo II da al magistero del Concilio Vaticano II è eterodossa non soltanto a parole ma anche nei fatti. Quindi giustamente i Cattolici respingono questo magistero.

Obiezioni alla seconda parte della Tesi

VI. Il Canone 188 §4 dice che colui che pubblicamente si sia allontanato dalla Fede cattolica tacitamente rinunzia ai suo ufficio. Ora i "papi conciliari" pubblicamente si sono allontanati dalla fede cattolica. Quindi hanno rinunciato tacitamente al loro ufficio. Quindi non sono papi né forma/mente né materialmente.

Risposta: Distinguo la maggiore: il Canone 188 § 4 dice che chi pubblicamente si sia allontanato dalla Fede cattolica tacitamente rinuncia al suo ufficio, se la sua imputabilità è pubblica, Concedo; tuttavia se è occulta Nego. La ragione è che la defezione dalla Fede deve essere constatata legalmente, il che avviene o con una dichiarazione o per notorietà. Ma la notorietà esige che non soltanto il fatto del reato sia noto pubblicamente, ma che lo sia anche la sua imputabilità (Canone 2197). Ora, nel caso di defezione dalla Fede cattolica o per eresia o per scisma, è necessario per essere imputabile che la defezione sia pertinace. Altrimenti la legge diventerebbe assurda: qualsiasi sacerdote che inavvertitamente in una omelia esprimesse un'eresia sarebbe reo di eresia notoria, con tutte le pene connesse e rinuncerebbe tacitamente al suo ufficio. Ora la defezione dalla Fede cattolica da parte dei "papi conciliari", benché sia pubblica riguardo al fatto, non è pubblica riguardo all'imputabilità. Quindi non vi è tacita rinuncia. Ciò che è pubblico, è l'intenzione di questi "papi" di promulgare gli errori condannati dal magistero ecclesiastico e una prassi sacramentale che è eretica e blasfema. Dato che la situazione è questa, si deve concludere che necessariamente essi non posseggono l'autorità apostolica, né più né meno. Né più, perché soltanto l'autorità competente può accertare e dichiarare legalmente la realtà della loro defezione dalla Fede cattolica; né meno, perché è impossibile che l'autorità apostolica, a causa dell'infallibilità e dell'indefettibilità della Chiesa promulghi errori che sono stati condannati dal magistero ecclesiastico, e una prassi sacramentale che è eretica e blasfema.

Istanza: Ma il Canone 188 dice che la rinuncia non richiede dichiarazione.

Risposta: Non richiede dichiarazione di vacanza dell'ufficio, se la defezione imputabile è notoria o dichiarata per legge, Concedo; se la defezione non è notoriamente imputabile o dichiarata, Nego. In altre parole, è necessario che la defezione pubblica dalla Fede cattolica abbia un certo riconoscimento giuridico o per notorietà dell'imputabilità o per dichiarazione legale.

Istanza: Ma l'imputabilità della defezione di questi "papi" è notoria.

Risposta: Nego. Perché l'imputabilità sia notoria, è necessario che 1) colui che ha espresso l'eresia riconosca pubblicamente di professare una dottrina contraria al magistero della Chiesa, come fece Lutero; oppure che 2) dopo essere stato ammonito dall'autorità ecclesiastica rifiuti pubblicamente detta autorità. Ora nei "papi conciliari" non sono soddisfatte nè l'una nè l'altra di queste condizioni. Quindi l'imputabilità della defezione non è notoria.

Istanza: Ma il Canone 2200 presume l'imputabilità se il fatto del reato è stato provato.

Risposta: Distinguo: presume l'imputabilità, quando c'è stata violazione esterna della legge, Concedo; presume l'imputabilità quando non c'è stata violazione esterna della legge, Nego. Nel caso di defezione dalla Fede cattolica, la violazione della legge sottintende la pertinacia, se questa manca, la legge non è violata. Quindi, ove la pertinacia non sia né notoria né dichiarata per legge, non si può applicare il Canone 2200. Penso tuttavia che non vi sia una vera contraddizione tra coloro che sostengono il Canone 188 ed i sostenitori della Tesi: tutti concordano che Giovanni Paolo II non possiede l'ufficio del papato perché possedere l'ufficio è la stessa cosa che godere dell'autorità o giurisdizione. La Tesi insegna che Giovanni Paolo II mantiene il diritto al papato (ius in papa-tu) cioè mantiene una legale designazione al papato. Ora la designazione all'ufficio non è possesso dell'ufficio. Quindi non vi è incompatibilità tra le due argomentazioni. Tuttavia, facciano attenzione i fautori del Canone 188 perché logicamente la loro argomentazione implica che 1) Giovanni Paolo II è stato eletto legalmente al papato; 2) che egli, almeno per un periodo ha avuto il possesso del papato legittimamente e con pienezza [!], perché nessuno può rinunciare a un ufficio se prima non l'ha avuto; 3) che Giovanni Paolo II quale pieno possessore del papato è al di sopra del diritto canonico e perciò questo canone non può essere a lui applicato. La Tesi invero va oltre il diritto canonico e poggia su nozioni filosofiche dell'autorità stessa che possono essere applicate persine alla suprema autorità del Romano Pontefice.

VII. È impossibile che la materia esista senza la forma. Ora nella Tesi, la materia del papa esiste senza la forma del papa. Quindi la Tesi è erronea.

Risposta: Distinguo la maggiore. È impossibile che la materia esista senza la forma cioè che la materia prima esista in atto senza la forma sostanziale, Concedo; che un ente per sé non possa esistere senza determinati accidenti, Nego. La sostanza è materiale soltanto per analogia riguardo agli accidenti che le sono propri, che a loro volta sono formali soltanto per analogia riguardo alla sostanza, in quanto ne sono perfezioni.
Dalla definizione di accidente risulta evidente che la sostanza può sussistere senza accidente. Come detto prima, un papa in quanto papa è mero ente per accidens; quindi è composto di materia e forma soltanto lato sensu e soltanto per analogia ad un ente per sé. La designazione alla carica del papato genera un diritto in colui che possiede la designazione, inoltre anche la stessa autorità è un diritto e questi sono soltanto accidenti. È assolutamente chiaro che un uomo può esistere senza questi accidenti e può possedere la designazione senza tuttavia possedere anche l'autorità.

VIII. Se gli elettori non hanno il diritto di eleggere un papa, allora la persona da loro eletta non è veramente designato al papato. Ora gli elettori dei "papi del concilio" non hanno il diritto di eleggere perché sono eretici. Quindi chi è eletto da loro non è veramente designato al papato.

Risposta: Concedo la maggiore. Nego la minore e la conclusione. Gli elettori dei "papi" del concilio cioè Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II hanno il diritto di eleggere perché non hanno perso questo diritto a causa di eresia per parecchie ragioni: 1) la loro defezione dalla Fede cattolica non è né dichiarata né notoria per la ragione detta sopra (Obiezione VI). Quindi non c'è né tacita rinuncia né censu-ra; 2) il diritto di eleggere non è giurisdizione. Non è un diritto di legiferare. Non è un ufficio. È una pura facoltà morale di designare legalmente colui che deve ricevere l'autorità suprema. Quindi per possedere e per esercitare questo diritto non si richiede null'altro se non che qualcuno sia legalmente designato da chi ha il diritto legale di designare gli elettori del papa. Il possesso dell'autorità, cioè il diritto di legiferare esige che il possessore abbia l'intenzione di dirigere la Chiesa ai fini che le sono propri, invece il possesso del diritto di designazione richiede soltanto che il possessore voglia il bene della continuità della gerarchia della Chiesa. Ora gli attuali elettori, anche se in generale sono favorevoli al Concilio Vaticano II e al Novus Ordo, vogliono obiettivamente il bene della continuità della gerarchia ecclesiastica. Quindi, possiedono validamente e legalmente il diritto di designare, e colui che è stato eletto è stato eletto validamente e legalmente e possiede un diritto legale al papato.

IX. Colui che riceve il diritto di eleggere da un non-papa non ha un diritto valido e legale a eleggere un vero papa. Ora gli elettori dei "papi del concilio" sono designati elettori da un non-papa. Quindi, non hanno un diritto valido e legale ad eleggere un vero papa.

Risposta: Distinguo la maggiore. Colui che riceve il diritto di eleggere il papa da chi non è papa neanche materialmente, Concedo; da chi non è papa soltanto formalmente, Nego. Contraddistinguo la minore e nego la conclusione. La ragione è che, come ho detto prima, l'autorità ha un duplice oggetto: uno, che riguarda il legiferare, l'altro che riguarda la continuità del corpo della Chiesa. Propriamente parlando, l'autorità, che è il diritto di legiferare, riguarda il primo oggetto e proviene direttamente da Dio; invece il diritto di designare che propriamente parlando non è autorità, riguarda l'altro oggetto e proviene dalla Chiesa. Ora colui che è stato eletto al papato riceve in sé l'autorità subito dopo che ha accettato l'elezione, purché non ponga alcun ostacolo a ricevere l'autorità, come ho detto prima. Quindi, può succedere che colui che è stato eletto al papato riceva in sé il diritto di designare, che riguarda la continuità del corpo della chiesa, ma non riceva l'autorità che riguarda l'emanare leggi; in tal caso il papa eletto (cioè papa solo materialmente) designerà validamente e legalmente gli elettori dei papi, ma non potrà validamente e legalmente legiferare. Questo è il caso dei "papi del concilio", che quindi designano validamente e legalmente gli elettori dei papi, anche dei papi del Novus Ordo.
X. Chi non è membro della Chiesa non può essere il capo. Ora "i papi del concilio" non sono membri della Chiesa. Quindi non possono esserne il capo.
Risposta: Distinguo la maggiore. Chi non è membro della Chiesa non può esserne il capo formalmente, Concedo, non può esserne il capo materialmente, Nego. La ragione è che essere capo materialmente, come detto prima, implica soltanto la designazione a ricevere il papato; ma la forma, che è l'autorità, esige che il designato sia membro della Chiesa. Per esempio, Sant'Ambrogio è stato designato all'episcopato di Milano quando era ancora catecumeno (dunque, non era battezzato ed era al di fuori della Chiesa). Se avesse rifiutato il battesimo, non avrebbe potuto ricevere l'autorità, ma sarebbe ugualmente rimasto vescovo-eletto finché questa designazione non gli fosse stata tolta. Ma anche qualora qualcuno voglia rigettare questo argomento, sarà necessario distinguere la minore: i "papi del concilio" non sono membri della Chiesa di fronte a Dio e in realtà, Concedo: come soltanto probabile in quanto soltanto probabilmente sono ostinati nell'eresia; essi non sono membri della Chiesa di fronte alla legge, Nego: in quanto la loro pertinacia nell'eresia non è né provata né presunta dalla legge. Tutta la forza dell'obiezione dipende dalla possibilità di dimostrare la loro pertinacia e questo, senza una dichiarazione della Chiesa, è estremamente difficile. Inoltre, qualora esistesse un dubbio riguardo alla loro pertinacia o alla loro imputabilità, la presunzione di legge sarebbe a favore dell'imputato e la prova cadrebbe.

Istanza: Anche gli eretici che errano in buona fede non sono membri della Chiesa.

Risposta: Distinguo: gli eretici che sono nati in sètte non-Cattoliche, che errano in buona fede, non sono membri della Chiesa, Concedo; però gli eretici che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica, che errano in buona fede, non sono membri della Chiesa, Nego. Questa distinzione è della massima importanza e coloro che non la fanno cadono in una grande confusione. La ragione è che coloro che hanno ricevuto il battesimo sono legalmente membri della Chiesa finché non cessano di esserlo 1) per eresia notoria e pertinace; 2) per scisma pertinace e notorio; 3) per apostasia pertinace e notoria; 4) per scomunica. Le prime tre ragioni implicano la pertinacia, perciò non hanno valore per questo argomento, La scomunica può essere o latoe sententicae o dichiarata. Nella prima, l'argomento non vale perché le censure contro l'eresia richiedono l'imputabilità (vale a dire pertinacia) notoria. Se invece la scomunica è stata dichiarata l'argomento è valido. Se invece la scomunica non è stata dichiarata, l'argomento non è valido. Ora la scomunica non è stata dichiarata, quindi l'argomento non è valido. Coloro che sono nati in sette non cattoliche, anche se abbiano errato in buona fede, legalmente si presume che siano ostinati nell'errore, quindi sono legalmente al di fuori della Chiesa anche se possono essere membri della Chiesa per desiderio.

Istanza: II Canone 2200 § 2 presume l'imputabilità quando c'è violazione esterna della legge.

Risposta: Questa è una petitio principii. Invocare il canone 2200 è un circolo vizioso perché la violazione della legge nel caso di eresia richiede la pertinacia. Si legga la legge (canone 1325 § 2): se uno, dopo aver ricevuto il battesimo, pur mantenendo il nome di Cristiano con pertinacia nega o dubita di qualche verità di fede divina e cattolica che deve essere creduta, è eretico; se abbandona completamente la fede cattolica, è apostata; se infine nega la sottomissione al Sommo Pontefice o rifiuta la comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti, è scismatico. Quindi, non c'è violazione esterna della legge laddove non c'è pertinacia esterna. Ma anche se si vuole applicare il canone 2200 § 2, la presunzione di imputabilità nella violazione della legge contro l'eresia non ha nessun valore senza una dichiarazione della Chiesa, perché la presunzione deve cedere davanti ai fatti. De facto tuttavia, non è certo che questi "papi" siano eretici ostinati, né c'è un'autorità competente o un tribunale in grado di dichiarare il fatto della pertinacia. Tutta l'argomentazione vacilla per la difficoltà di provare o addirittura di presumere la pertinacia. In altre parole quando l'autorità manca o quando cessa di operare nasce una grande confusione e la certezza nelle questioni legali diventa estremamente difficile se non impossibile. Questo discorso finisce sempre in un discorso sulla pertinacia di questi "papi" dal quale, a mio parere, non c'è via di uscita.

XI. La Tesi è assurda perché afferma che uno può nello stesso tempo essere e non essere papa.

Risposta: coloro che esprimono questa obiezione non capiscono la reale distinzione esistente tra atto e potenza né la distinzione tra non-ente simpliciter e ente in potenza. Consigliamo loro di consultare dei i di filosofia aristotelico-tomista.

XII. La Tesi non ha nessun fondamento nel Diritto Canonico.

Risposta: Nego. Se cercate nelle questioni riguardanti la vacanza degli uffici ecclesiastici troverete la distinzione tra uffici che sono vacanti 1) de jure e de facto; 2) de jure ma non defacto; 3) de facto ma non de jure. La Tesi sostiene che l'ufficio del papato è vacante de facto ma non de jure in questo senso: Giovanni Paolo II defacto non possiede l'ufficio del papato ma possiede un diritto al papato dal momento che non c'è stata nessuna dichiarazione contraria da parte di un'autorità competente (10). In altre parole, Giovanni Paolo II è titolare legale del papato ma non ha il possesso del papato perché pone un ostacolo a ricevere l'autorità.

APPENDICE I

DUE LINEE PER CAPIRE FACILMENTE LA TESI


BENEDETTO XVI

LINEA FORMALE

1) Non è papa formalmente

2) Non possiede l'autorità papale

3) Non è papa simpliciter

4) Non può legiferare

5) È eretico formalmente in realtà e davanti a Dio (se pertinace)

6) Non è membro della Chiesa in realtà e davanti a Dio (se pertinace)

7) Ha rinunciato tacitamente all'ufficio in realtà e davanti a Dio (se pertinace)

LINEA MATERIALE

1) È papa materialmente

2) Possiede il diritto al papato

3) È papa secundum quid

4) Può designare altri agli uffici

5) È eretico materialmente (perché l'imputabilità non è né notoria né dichiarata)

6) È membro della Chiesa davanti alla legge della Chiesa (perché l'imputabilità non è né notoria né dichiarata)

7) Non ha tacitamente rinunziato all'ufficio (perché l'imputabilità non è né notoria né dichiarata)

APPENDICE II:

CONFERMA DELLA TESI DAGLI SCRITTI DI TOMASO DE VIO CARDINALE GAETANO
De Comparatione Auctoritatis papae et Concilii, e. XX

Premessa la certezza dei seguenti tre punti, cioè che il Papa per il fatto che è diventato eretico non è automaticamente deposto per diritto umano o divino, e che il Papa non ha superiore in terra e che il Papa se devia dalla fede deve essere deposto, come detto nel cap. Si Papa, XL D., rimane una grande incertezza quanto al come e da chi il Papa da deporre debba essere giudicato per essere effettivamente deposto, perché un giudice in quanto giudice è superiore a chi è giudicato.
Perciò l'Apostolo nella lettera ai Romani XIV, 4 dice: "Chi sei tu, che vuoi giudicare il servo altrui? Per il suo padrone sta o cade" e San Tommaso nella IIa IIae, q 67 dichiara che il giudice può giudicare soltanto il suddito e come è detto anche nelle Decretali D. XXI, cap. Inferior.
Se infatti il Papa deve essere giudicato e deposto da un Concilio Universale, ne consegue immediatamente che, rimanendo Papa ha sopra di sé il Concilio Universale, per lo meno in caso di eresia. Se invece né il Concilio, né la Chiesa sono al di sopra del Papa, ne consegue immediatamente che un Papa che devia dalla fede debba essere giudicato e deposto e tuttavia nessuno possa giudicarlo e deporlo. E questo è assurdo.
Che diremo dunque per evitare questi due estremi? Non possiamo fare altro che rivolgerci alla via mediana, alla quale si arriva difficilmente: nel cui raggiungimento consiste quella virtù che normalmente risolve molte questioni.
Diciamo quindi che esistono due vie estreme, ambedue false. Una è quella per cui il Papa diventato eretico è deposto ipso facto per diritto divino, senza giudizio umano: l'altra è quella per cui il Papa, rimanendo Papa, in terra ha sopra di sé un potere superiore dal quale può essere deposto.
Ma la via mediana si divide ancora in due: una dice che il Papa non ha assolutamente superiori in terra, ma che in caso di eresia ha come superiore in terra la Chiesa universale, l'altra dice che il Papa né simpliciter né per un singolo caso particolare ha un superiore in terra ma è sottoposto al potere ministeriale della Chiesa universale soltanto per quanto concerne la destituzione.
La prima via è fondata nella forza coercitiva e giudicativa della Chiesa su Pietro Papa in caso di eresia: infatti per essere giudicati bisogna essere sudditi e costretti. Questa è la via comunemente seguita per quanto ho visto sin qui.
Contro questa via c'è il fatto che, come abbiamo visto, il Papa per diritto divino è al di sopra del Concilio e della Chiesa; ne consegue che se in qualche caso particolare ne è suddito, bisognerebbe che questa eccezione fosse stabilita dal diritto divino. Infatti è evidente come nessun altro diritto inferiore possa stabilire questa eccezione. Ora nel diritto divino quando si stabilisce l'eccezione del caso di eresia non si parla di soggezione bensì di separazione, come appare chiaramente in ognuno dei testi della Sacra Scrittura allegati: Num. XVI, 26 è detto: "Allontanatevi"; ad Gal. 1,8: "Anatema", vale a dire: "sia separato"; ad Thess. m, 6: "Sottraetevi"; 2 ad Cor. VI, 7: "Non lasciatevi mettere il giogo"; 2 Joan. XI: ''Non ricevete, né dite AVE"; ad Tit. IH, 10: "Evita". In breve, in nessun luogo trovo che il diritto divino parli di superiorità o inferiorità in caso di eresia, ma soltanto di separazione. Infatti è noto che la Chiesa può separarsi dal Papa soltanto mediante quella potestà ministeriale con la quale può eleggerlo. Dunque, dal fatto che per diritto divino è stato sancito che l'eretico sia evitato e sia estraneo alla Chiesa, non occorre che vi sia una potestà maggiore di quella ministeriale: per cui essa è sufficiente e si trova nella Chiesa.
A conferma di ciò si noti che non si deve attribuire al diritto divino quanto non si trova in esso o non consegue necessariamente da ciò che vi è espresso. Ora nel diritto divino non si parla in senso stretto di un potere sopra il Papa in caso di eresia, e neppure lo si può dedurre come conseguenza necessaria del diritto divino. Quindi si prova la minore: che non esista, penso sia evidente a chi legge. Dico "penso" perché uno scisma imminente mi ha indotto inaspettatamente a scrivere questo breve saggio nello spazio di due mesi. E che in verità non si possa dedurre, appare evidente dal fatto che, poiché non conviene moltiplicare gli enti senza necessità, meglio è stabilire un principio che stabilirne molti. Poiché la potestà ministeriale è sufficiente, non c'è bisogno di un'altra.
Sarà dunque la via mediana anche la vera via, perché un Papa diventato eretico e che perseveri nell'eresia, in terra ha una potestà non a lui superiore, ma una potestà ministeriale per la sua destituzione.
Quindi, per provare ciò, risalendo un poco più indietro, bisogna premettere tre punti. In primo luogo: nel papa vi sono tre elementi, il papato, la persona che è papa, per esempio Pietro, e l'unione di questi due elementi cioè il Papato in Pietro e da questa unione risulta Pietro Papa.
In secondo luogo: riconoscendo e applicando ogni causa all'effetto che le è proprio, troviamo che il papato proviene immediatamente da Dio, Pietro proviene da suo padre, ecc; ma l'unione del Papato in Pietro, dopo che il primo Pietro è stato istituito in maniera immediata da Cristo, non viene da Dio ma da un uomo, come appare evidente; perché avviene attraverso una elezione da parte di uomini.
A causare questo effetto concorrono due consensi umani, cioè quello degli elettori e quello dell'eletto: infatti è necessario che gli elettori volontariamente eleggano e che la persona eletta volontariamente accetti l'elezione, altrimenti non accade nulla. Quindi, l'unione del Papato in Pietro non proviene da Dio in maniera immediata ma mediante un ministero umano, sia dalla parte degli elettori, sia dalla parte dell'eletto.
Il ministero umano per produrre questa unione non agisce come quando si unisce l'attivo al passivo o il fuoco alle stoppie o la virtù della passione di Cristo al soggetto, come fa chi battezza e amministra i sacramenti, perché qui non viene unito nessun attivo ma la sola volontà umana degli elettori e dell'eletto: Non sarebbe facile immaginare qualche cosa d'altro di attivo. Ma dal fatto che l'unione del papato con Pietro è un effetto della volontà umana, quando la stessa costituisce Pietro Papa ne consegue che benché Papa dipenda soltanto da Dio in esse e in fieri, tuttavia Pietro Papa dipende anche dall'uomo in fieri. Infatti Pietro è fatto Papa dall'uomo quando, eletto dagli uomini, l'uomo eletto accetta, e così il papato è unito a Pietro.
In terzo luogo: poiché sicuramente nulla è tanto naturale come il fatto che ogni cosa accada per mezzo di determinate cause, inversamente (è naturale che) per la medesime cause si annulli, com'è detto nel cap. Omnis, de regulis juris; quindi Pietro Papa, che ha la propria causa nel consenso suo e degli elettori, dalla stessa causa in senso contrario può essere annullato. E ciò è stato stabilito col fatto di Celestino V, e dalla Decretale di Bonifacio VIII, inVI°, de renunciatione, cap. I.
Da queste tre premesse in primo luogo appare certo e senza ombra di dubbio che Pietro Papa, e nell'essere fatto e nell'essere disfatto, dipende da una potestà umana non superiore o uguale alla potestà del Papa, ma minore perché né per fare da Pietro non Papa a Pietro Papa né per fare da Pietro Papa a Pietro non Papa è necessaria un'altra facoltà se non la facoltà della volontà umana, cioè dell'eletto e degli elettori. Né nella questione di cui ci occupiamo si deve guardare la buona o cattiva coscienza, o se sono mossi da buona o cattiva intenzione o ragione; in questa questione basta attenersi ai fatti perché in verità Pietro sia o non sia Papa.
Che anche questa potestà sia inferiore alla potestà del Papa è evidente anche senza altra prova dal fatto che, morto un Papa, anche senza decisione di diritto positivo questa potestà si trova nella Chiesa e non si estende a quelle cose alle quali si estende l'autorità del Sommo Pontefice: altrimenti vi sarebbero nella Chiesa due supreme potestà e Cristo non avrebbe istituito un regime ecclesiastico monarchico. E siccome il pari non ha potere sul proprio pari, i Pontefici non avrebbero potuto imporre a questa potestà il modo di esecuzione: cioè per mezzo di chi, da quanti e come debba aver luogo l'elezione e l'invalidità dell'atto, se sarà stata fatta diversamente. Tutto ciò dimostra che questa potestà non è né minore né pari ma inferiore alla potestà del Papa; infatti è proprio di una virtù superiore disporre con autorità riguardo a un atto di un inferiore cosicché, se compiuto diversamente, non sia valido, come si trova nella questione di cui ci occupiamo. In secondo luogo è certissimo che una cosa è aver potestà al di sopra della congiunzione da fare o da disfare di Pietro e del Papato, altro è aver potestà sul Papa. Dal fatto che la potestà minore del papato, cioè la semplice volontà dell'eletto e degli elettori, può fare o disfare questa unione e che una potestà di tal genere essendo minore del papato non ha potere sopra il Papa, chiaramente si dimostra che una cosa è aver potere sopra quell'unione e altra cosa è aver potere sopra il Papa. Quindi non si trova potestà sopra il Papa se non in Nostro Signor Gesù Cristo, invece la potestà sopra l'unione del papato e di Pietro si trova in terra e a ragione, perché il papato è opera di Dio immediatamente mentre l'unione del papato e di Pietro è opera nostra.
Né tu che ti professi filosofo stupirai del fatto che si trovi una potestà sopra l'unione della forma con la materia, che non è sopra la forma, perché l'unione della forma con la materia viene dopo. Il tuo stupore cesserà se avrai considerato che l'unione della forma e della materia può essere considerata da due punti di vista, dalla parte della materia e dalla parte della forma e che ciò che ha potere sopra l'unione della forma e della materia da parte di tutte e due o da parte della forma ha anche potere sopra la forma, ma ciò che ha potere sopra quell'unione dalla parte della materia non è necessario che abbia potere sopra la forma, come è evidente nella generazione dell'uomo. "Il sole e l'uomo generano l'uomo" (11) che consiste nell'unione del corpo e dell'anima intellettiva o risulta da quell'unione e si sa che il sole e l'uomo non hanno potere sopra l'anima intellettiva che viene dal di fuori, ma hanno potere sopra quell'unione da parte del corpo, che è materia. Così accade nella questione di cui ci occupiamo: infatti il papato e Pietro sono come materia e forma e solo Gesù Cristo ha potere sopra la loro unione dalla parte del papato e di conseguenza di tutte e due le parti, e per questa ragione lui solo può porre dei limiti e stabilire la potestà del Papa; la Chiesa ha potere sopra la loro unione soltanto da parte di Pietro e per questa ragione non può nulla sopra il Papa, ma soltanto sopra l'unione.
E poiché la rimozione del Papa sia per rinunzia, sia per destituzione, sia per espulsione non è dissolvimento del papato né di Pietro ma dell'unione del papato e di Pietro, perciò occorre che con la massima diligenza e prudenza quando si tratta della rimozione di un Papa si abbia sempre alla mente che ciò non necessita di una potestà superiore al papa, ma superiore all'unione tra Pietro e il papato.
Per essere più chiari: bisogna sapere che è certo che Pietro Papa vivente può essere rimosso dal papato in tre modi: primo, per espulsione da parte di Nostro Signor Gesù Cristo; secondo per propria rinunzia spontanea; terzo per destituzione non voluta per eresia incorreggibile, da parte della Chiesa. Ma in tutti questi modi non cessa di esistere il papato e neanche Pietro; viene meno soltanto l'unione dei due, ma in maniera diversa per ognuno dei modi. Nel primo modo, cioè per espulsione da parte di Nostro Signor Gesù Cristo quell'unione è sciolta da una potestà superiore non soltanto rispetto all'unione, ma anche rispetto al papato: infatti l'autorità del Signore sta sopra quell'unione dalla parte della forma. E poiché, come è stato detto, non c'è altra potestà al di sopra del Papa e per questo nessun'altra potestà può toccare quest'unione dalla parte della forma, ne consegue che nessun'altra potestà possa rimuovere il Papa come potenza superiore al Papa, ma questo è proprio del nostro Salvatore.
E proprio in questa maniera deve essere interpretato quanto dice Papa Anacleto D. LXXIX, Eiectionem che afferma: "II Signore riservò a se stesso l'espulsione dei Sommi Pontefici". Infatti la differenza tra il Papa e gli altri Pontefici si trova in questo, che gli altri Pontefici possono essere espulsi da una potestà superiore alle stesse potestà dei Pontefici, il Papa invece no; perché nella Chiesa terrestre si trova una potestà superiore alla potestà giurisdizìonale del vescovo, ma non si trova una potestà superiore alla potestà del Papa. Da ciò deriva che il Signore ha accordato al Papa la loro espulsione con l'attribuirgli una potestà superiore, ma ha riservato per sé l'espulsione del Papa non concedendo a nessuno una potestà superiore a quella del papato. Quindi, se Papa Giovanni espellesse un vescovo dalla pienezza della potestà, questo vescovo sarebbe espulso e non avrebbe più potestà di giurisdizione, ma nella Chiesa il Signore non ha lasciato nessuna potestà che possa agire allo stesso modo contro Pietro Papa. Nel secondo modo, cioè per rinuncia e nel terzo, cioè per destituzione, quell'unione viene sciolta non da una potestà che sta sopra al papato ma da una potestà che sta sopra soltanto all'unione, perché né la volontà di Pietro né la volontà della Chiesa sono sopra al papato ed è proprio da queste volontà che quell'unione proviene e viene sciolta, come appare evidente.
Poiché dunque è certo che un Papa che è diventato eretico incorreggibile non è automaticamente destituito e deve essere destituito dalla Chiesa e che la Chiesa non ha potestà sopra il Papato, e che la Chiesa ha potestà sopra l'unione di Pietro con il Papato, in quanto è opera sua, bisogna dire che, quando Pietro, diventato eretico incorreggibile viene deposto dalla Chiesa è giudicato e deposto da una potestà superiore non al papato ma all'unione tra il papato e Pietro.

Nota: questo scritto del Cardinal Gaetano, risalente al 1511, conferma la nostra tesi in quanto espone chiaramente la distinzione e separabilità, nel Papato, di un elemento formale da un elemento materiale. La Tesi tuttavia, non sposa di per sé né la posizione del Gaetano (Papa Hsereticus deponendm est) né quella del Bellarmino (Papa Haereticum depositus est), poiché fa totalmente astrazione dal caso del "Papa eretico".

Note:

1) Qualora i Vescovi scismatici si peritano e chiedano di riconciliarsi con Roma, generalmente sono accolti dalla Chiesa come vescovi, vale a dire mantengono le diocesi insieme ai clero, ai religiosi e ai fedeli.

2) Nella filosofia scolastica si intende per Habitus (abito) una qualità stabile che dispo-1 " soggetto ad essere o ad operare bene o male (Nota di Sodalitium).

3) La società non sembra essere altro che una riunione di uomini al fine di compiere una cosa sola (San Tommaso Cantra impugnante! Dei Cultum ac Religione?»).

4) Pio XII ha previsto il caso in cui un laico, eletto al soglio pontificio non può ricevere l'elezione se rifiuta l'ordinazione sacerdotale: "Se un laico fosse eletto papa non potrebbe accettare l' elezione a meno che sia persona atta a ricevere l'ordinazione sacerdotale e disposta a riceverla" (Discorso al Secondo Congresso Mondiale per l'apostolato dei laici, 5 ottobre 1957).

5) II Can. 183 §1 elenca le cause di rimozione dagli uffici ecclesiastici, che sono: rinuncia, rimozione, destituzione, trasferimento, durata prestabilita. Ma a questo caso non si possono applicare la rimozione, il trasferimento o la durata prestabilita.

6) In altre parole papi soltanto "secundum quid" (in un certo senso) ma non "simpliciter (in assoluto) cioè formalmente.

7) In questo n. 15 del suo saggio, come pure nel successivo n. 16, l'Autore dimostra, con degli argomenti diretti, come un "papa" solo malerialiter (e quindi privo di autorità) possa designare validamente gli elettori del Conclave (i Cardinali), gli occupanti delle sedi episcopali, e cambiare le regole dell'elezione. Gli argomenti addotti da don Sanborn ci sembrano letico del "papa eretico". "È sentenza comune - scrive Billuart - che Cristo, per il bene comune e la tranquillità della Chiesa, con una speciale dispensa, accordi la giurisdizione al papa manifestamente eretico, fintantoché non sia dichiarato tale dalla Chiesa" (Summa Sancii Thomae..., t. IX, Tractatus de fide et regulis fidei, 'obj. 2°) [qui Billuart sostiene addirittura una supplenza dell'Autorità di giurisdizione, che non si può ammettere nel nostro caso]. Anche Tìmoteo Zapelena s.i. ipotizza una supplenza di giurisdizione, seppur limitata, accordata da Cristo per assicurare la continuità della Chiesa. Esaminando il caso del Grande Scisma d'Occidente, dopo aver spiegato che il Papa legittimo era quello romano, il teologo gesuita prende in considerazione cosa sarebbe succeduto se tutti e tre i "papi" del Grande Scisma fossero stati "dubbi" e, quindi, "nulli". I Cardinali ed Ì Vescovi da loro designati non sarebbero stati tutti invalidi? Secondo Zapelena, in questo caso ipotetico, "si dovrebbe ammettere una supplenza della giurisdizione (fondata sul titolo 'colorato'), non da parte della Chiesa, che non ha la suprema autorità, ma da parte di Cristo stesso, che avrebbe concesso la giurisdizione a ciascuno degli antipapi in quanto era necessario", cioè solo nella designazione di Cardinali (e Vescovi) atti all'elezione del Papa (De Ecclesia Christi, pars altera apologetico dogmatica, Università Gregoriana, Roma, 1954, p. 115). Il caso analizzato da Zapelena è molto simile al nostro. Se Billuart ipotizza una supplenza di giurisdizione per un Papa manifestamente cresco, e Zapelena la ipotizza addirittura per un antipapa, non si vede perché questa supplenza non sia teologicamente possibile anche per un "papa" materialiter, limitatamente, beninteso, a quegli atti necessari per procurare la continuità della struttura gerarchica della Chiesa, che è postulata dalla fede nelle promesse di Nostro Signore (nota di Sodalitium).

8) Poiché la materia è una potenza che riceve la forma e l'imperfetto o potenziale è ciò cui viene il perfetto, sono riconducibili alla causa materiale: a) gli accidenti che dispongono il soggetto a ricevere una determinata forma-causa materiale dispositiva; b) le parti, sia quelle essenziali (materia e forma) sia quelle integrali, che compongono il tutto; e) qualunque soggetto potenziale che riceve un atto. Ad esempio, la sostanza spirituale in relazione ai suoi accidenti, l'essenza in relazione all'esistenza, un accidente in relazione a un altro, sono etti cause materiali in senso più vasto (GREDT, Elemento Philosophia; Aristotelico-Thomisticae (Friburgi Brisgrovae: Herder, 1932) n. 751.

9) Un altro impedimento, che non ci riguarda, è la pazzia: infatti chi è pazzo non è idoneo a nessun ufficio. Tuttavia, se designato, un pazzo rimarrà designato finché l'autorità competente non gli avrà tolto la designazione.

10 ) «È detto vacante l'ufficio privo di titolare o di possessore. Il canone 183 § 1 elenca i casi dì vacanza: morte, rinuncia, rimozione, destituzione, trasferimento, scadenza tempo prestabilito dall'atto di provvisione. La diversità di queste cause permette di distinguere diverse specie di vacanza: l'ufficio può essere vacante piene, cioè de jure e de facto, e questo si verifica quando non c'è titolare, né possessore attuale in seguito a morte. Può essere vacante "minus piene", o dejure tanlum non di fatto, quando non c'è titolare legittimo ma è affidato a un possessore attuale privo di titolo; può infine essere vacante improprie, cioè di fatto ma non di diritto, quando c'è un titolare in regola che non ha il possesso, sia che abbia perso, sia che non abbia ancora potuto prendere detto possesso.Tale sarebbe il caso del parroco non ancora immesso nel possesso.
La provvisione di un ufficio vacante solo dejure non può aver luogo se non alle seguenti condizioni: la vacanza deve essere notificata in una dichiarazione conforme alle prescrizioni di legge e che dimostri che il possessore attuale dell'ufficio è privo dì titolo legittimo. Menzione di questa dichiarazione deve essere fatta nell'atto di provvisione del nuovo titolare dell'ufficio» (Can. 151) [R. NAZ: art. "Offices Ecdesiastiqttes" in Dictionnaire de Drott Canonique, Paris: Letouzey et Ané, 1957, Tomo VI, col 1086 & 1087. Probabilissimamente il can. 151 non riguarda la provvisione del papato, ma questo canone dimostra il principio generale che l'autorità competente deve riconoscere legalmente che l'ufficio è vacante.

11) luxta Aristotelem, Phys., II, 2.